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- Il disegno di legge presentato alla Camera, On. Ciccioli ed Al.
- On. Paolo Guzzanti (PdL) e altri Modifiche e integrazioni alla legislazione in materia di assistenza psichiatrica 1 luglio 2008: Presentato alla Camera 1 dicembre 2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
- Sen. Valerio Carrara (PdL) e altri Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza psichiatrica 6 maggio 2008: Presentato al Senato 27 maggio 2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Nuovo testo unificato della proposta di legge Burani Procaccini di riforma
della 180
Art. 1
1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione
detta i principi ed i criteri direttivi in materia di assistenza psichiatrica e
di tutela dei malati psichici.
2. Ogni cittadino, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32 della
Costituzione, ha diritto alla tutela della salute ed alla prestazione di cure
adeguate anche qualora non sia in grado di rendersi conto, temporaneamente o
permanentemente, del suo stato di malattia.
3. Le regioni a statuto ordinario e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disciplinano i servizi di salute mentale nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi previsti dalla presente legge.
4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle Regioni a
statuto speciale compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
Art. 2
1. Le attività di prevenzione e di cura delle malattie mentali sono svolte per
mezzo del Dipartimento di Salute Mentale ( DSM) e per l'età evolutiva dalle
Unità Operative Autonome di Neuropsichiatria Infantile ( UOMPI).
2. Le Regioni godono di autonomia organizzativa e determinano gli indirizzi per
l'istituzione ed il funzionamento delle strutture operative di cui al comma 1.
3. Il DSM si articola nei due seguenti servizi :
a) Servizio territoriale, a cui fanno capo il Centro di salute mentale (CSM) e
la struttura Residenziale ad Assistenza prolungata e continuata ( SRA);
b) Servizio Ospedaliero, a cui fanno capo la Divisione di Psichiatria o Unità
Operativa Ospedaliera di Psichiatria ed i servizi ospedalieri di Pronto Soccorso
Psichiatrico.
4. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere
servizi diversi da quelli previsti dall'articolo 2 che in ogni caso devono
rispettare i principi stabiliti dalla presente legge per le attività di
prevenzione e di cura delle malattie mentali.
5. Ciascuna struttura operativa del DSM deve essere dotata di equipes
multidisciplinari, di cui è responsabile il medico psichiatra.
6. I DSM effettuano gli interventi per la prevenzione e la cura delle malattie
mentali ed hanno responsabilità della cura del malato e del suo recupero sociale
in relazione al suo stato.
7. I DSM collaborano con le istituzioni scolastiche per compiti di prevenzione
delle malattie mentali e di informazione in favore del corpo insegnante.
8. Per l'età evolutiva , che si conclude con il compimento dei 18 anni di età,
le attività di prevenzione e di cura delle malattie mentali sono svolte dalle
Unità Operative Autonome di Neuropsichiatria Infantile (UOPI).
9.Le Regioni provvedono ad organizzare secondo propri moduli operativi le UONPI.
Art. 3
1. I centri di salute mentale ( CSM) hanno la responsabilità del malato in tutti
i suoi aspetti medici e psicologici, svolgono anche attività di urgenza e
assicurano turni di apertura in ogni giorno dell'anno.
2. In particolare essi hanno il compito di:
a) curare le persone affette da disturbi mentali a livello ambulatoriale e
domiciliare, assicurando le terapie farmacologiche e psicologiche necessarie al
loro recupero e garantire un'adeguata attività terapeutico-riabilitativa per le
persone affette da disturbi mentali in fase di subacuzie o di postacuzie;
b) organizzare e controllare l'inserimento della persona affetta da disturbi
mentali in fase cronica e non assistibile a domicilio nelle strutture di tipo
residenziale liberamente scelte dalle persone stesse o dai suoi familiari o da
chi ne è responsabile, anche se non facenti parte del territorio di competenza
dei DSM;
c) seguire e controllare il passaggio del malato nelle varie strutture,
tenendone costantemente informati i familiari, ovvero il tutore ed i conviventi
ed il medico curante;
d) collaborare con gli enti locali e le altre agenzie per gli interventi sociali
necessari per la integrazione dei pazienti psichiatrici anche sotto il profilo
lavorativo;
e) assicurare il servizio di emergenza psichiatrica territoriale, funzionante 24
ore su 24, in ogni giorno dell'anno, per le situazioni in cui sia richiesto un
intervento domiciliare.
Art. 4
1. La struttura residenziale con assistenza continuata ( SRA) è destinata alle
persone affette da disturbi mentali in fase postacuta, non assistibili a
domicilio, che necessitano di interventi terapeutici e riabilitativi, volontari
od obbligatori.
2. La struttura residenziale con assistenza continuata ( SRA) deve essere dotata
di adeguati spazi verdi e di ricreazione, deve assicurare al malato interventi
medici, diagnostici e terapeutici, interventi psicologici, psicoterapici e
psicodiagnostici ed attività riabilitative.
3. I malati destinati all'ospedale psichiatrico giudiziario sono ricoverati,
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tali strutture ad alta
protezione.
Art. 5
1. La divisione di psichiatria o Unità Operativa Ospedaliera di Psichiatria,
collocata nell'ambito dell' Ospedale Generale assicura l'assistenza psichiatrica
di diagnosi e di cura in fase di degenza ospedaliera fino al completamento del
ciclo terapeutico dell'episodio acuto.
2. Le Regioni organizzano secondo propri modelli operativi la divisione di cui
al comma 1.
3. Le Regioni (possono) provvedono ad istituire in ogni ospedale Generale con
Dipartimento Emergenza Accettazione un pronto soccorso psichiatrico.
Art. 6
1. Le Regioni provvedono ad assicurare una adeguata continuità terapeutica,
attraverso modalità di collaborazione per mezzo di opportuni protocolli
operativi, tra il CSM e gli altri servizi territoriali ed ospedalieri.
2. Il CSM provvede all'elaborazione e all'attuazione del progetto terapeutico
individualizzato, nonché il coordinamento del percorso terapeutico del paziente
in carico.
Art. 7
1. Ogni accertamento e trattamento sanitario obbligatorio deve essere effettuato
dopo che sia stata svolta ogni azione e che sia stato attuato ogni valido e
pertinente tentativo necessario per ottenere il consenso alle cure della persona
affetta da disturbi mentali o, in caso di soggetto in età evolutiva, dei
genitori o di chi esercita la potestà parentale. Il trattamento di cui trattasi,
deve essere adottato nel rispetto dei criteri di protezione del paziente e con
le modalità meno invasive possibili ed in modo confacente al contesto generale
di ogni singola situazione contingente.
2. Gli Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) si configurano come uno strumento
capace di perseguire l'obiettivo di entrare in contatto con la persona quando si
ha il fondato sospetto della presenza di alterazioni psichiche. Gli accertamenti
sanitari obbligatori consistono, in particolare, in accertamenti, visite e
trattamenti terapeutici effettuati al domicilio a cura del CSM competente e con
la eventuale collaborazione con la polizia municipale.
3. Ciascuna ASO è richiesto da un medico e convalidato da un medico specialista
in psichiatria del CSM ed è sottoposto, entro 24 ore, alla valutazione della
Commissione di cui al comma 9 ed ha validità massima di un mese.
4. Il trattamento sanitario obbligatorio d'urgenza ( TSOU) può essere richiesto
da un medico nei confronti di soggetti che presentano evidenti disturbi
comportamentali e tali da far supporre l'esistenza di alterazioni psichiche.
Deve essere convalidato da uno psichiatra ospedaliero, in relazione alla
presenza di alterazioni psichiche che richiedano urgenti interventi terapeutici
e qualora gli stessi non siano accettati dalla persona affetta da disturbi
mentali ; può essere eseguito se necessario, con la collaborazione di personale
delle forze dell'ordine. Ha una validità di 72 ore e deve essere effettuato
nelle divisioni di psichiatria dell’ospedale pubblico . Non è rinnovabile ed ha
finalità prevalentemente diagnostiche. I medici del reparto possono interrompere
il ricovero, avvisando tempestivamente il medico curante, i familiari od i
soggetti che ne hanno la responsabilità dell'interessato ed il CSM. Il TSOU è
sottoposto entro 24 ore alla valutazione della Commissione di cui al comma 9.
5. Il Trattamento sanitario obbligatorio( TSO) è disposto da un medico del DSM e
con convalida di un medico specialista in psichiatria ed è sottoposto, entro 24
ore, alla valutazione della Commissione di cui al comma 9. Qualora necessario è
eseguito in collaborazione con le forze dell'ordine. Ha una durata massima di
due mesi ed è rinnovabile. IL TSO si applica quando ricorrono e si verificano le
seguenti circostanze e condizioni:
a) presenza di gravi alterazioni psichiche e comportamentali;
b) necessità di trattamento terapeutico che il paziente non accetta;
c) siano state espletate tutte le azioni e tutti i tentativi per il consenso al
trattamento e siano risultati inefficaci eventuali ASO e TSOU.
6. Il TSO può essere effettuato in strutture ospedaliere ed in strutture
extraospedaliere accreditate dalle regioni e dalle province autonome, comprese
le SRA.
7. I TSO possono essere interrotti dal medico responsabile della struttura
interessata, qualora siano venuti meno i motivi del trattamento. Tale
interruzione deve essere motivata e può avvenire dopo che ci si sia assicurati
che esiste la possibilità di poter concretamente continuare il trattamento
terapeutico. Il provvedimento di interruzione deve essere disposto in forma
scritta.
8. E' istituita presso ogni sede di Giudice Tutelare una Commissione per i
diritti della persona affetta da disturbi mentali con funzioni ispettive e di
controllo.
9. La Commissione di cui al comma 9, è presieduta da un giudice tutelare ed è
composta dal giudice tutelare stesso, da uno psichiatra con almeno 10 anni di
attività professionale in strutture pubbliche o convenzionate e da un
rappresentante delle associazioni dei familiari presenti sul territorio. I
membri della Commissione durano in carica tre anni ed hanno diritto ad una
remunerazione su base oraria, commisurata agli emolumenti dei dirigenti di enti
pubblici. La medesima Commissione, per il conseguimento dei suoi obiettivi può
avvalersi di consulenti esterni.
10. La Commissione di cui al comma 9, adotta decisioni in merito a:
a) valutazione e convalida di ASO; TSOU e di TSO;
b) ricorsi contro ASO, TSOU e TSO presentati da persone affette da malattie
mentali o da chiunque ne abbia interesse;
c) reclami o segnalazioni da parte dei cittadini sul funzionamento delle
strutture che effettuano ASO, TSOU e TSO al fine di promuovere gli occorrenti
procedimenti di carattere amministrativo, civile o penale.
11. La persona affetta da disturbi mentali o chiunque ne abbia interesse, può
appellarsi in qualunque momento alla Commissione di cui al comma 9 per chiedere
l'annullamento od una modifica dell' ASO e del TSO.
Art. 8
1. Le persone affette da disturbi mentali hanno il diritto ad essere inserite
nelle liste di collocamento obbligatorio, senza alcuna discriminazione, per
portatori di handicap. Le strutture curative devono supportare l'attività
lavorative e collaborare con cooperative sociali promosse ed istituite per
realizzare specifici obiettivi di inserimento sociale.
2. La difesa degli interessi della persona affetta da disturbi mentali può
essere demandata a persone allo scopo nominate (amministratore di sostegno).
3. I familiari non possono essere obbligati alla convivenza con persone malate
di mente maggiorenni.
4. Il CSM deve adoperarsi per incentivare la convivenza e garantire ai familiari
i necessari supporti psicologici attraverso programmi psicoeducativi.
5. La persona affetta da disturbi mentali o i suoi familiari o chi ne ha la
responsabilità ha il diritto di scegliere liberamente il medico curante e le
eventuali strutture di ricovero e di supporto.
6. Le persone affette da disturbi mentali ed i relativi familiari e soggetti che
ne hanno la responsabilità devono essere incentivati a costituire liberamente
associazioni finalizzate alla tutela ed alla difesa dei loro interessi.
7. Le associazioni, di cui al comma 6, devono essere consultate, in via
preliminare, dalle strutture del CSM in tutte le decisioni relative alla
politica della salute mentale svolta sul territorio.
Art. 9
1. I servizi del DSM possono essere sia a gestione pubblica che privata.
2. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, controllano,
tramite i propri ispettori, la conformità delle strutture del DSM, sia pubbliche
che private, alle disposizioni della presente legge, nonché ai principi di un
corretto ed umano trattamento delle persone affette da disturbi mentali.
3. Le Regioni possono prevedere forme di sussidio per i familiari disponibili a
mantenere in famiglia la persona affetta da disturbi mentali.
4. Per lo svolgimento delle attività del DSM, le Regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, si avvalgono nel rispetto di quanto previsto in tale
materia dalla legislazione vigente, delle case di cura con indirizzo specifico
neuropsichiatrico previste dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n.833,
stipulando per tali scopi contratti per il ricovero ospedaliero volontario o
obbligatorio e per ogni altra prestazione appropriata. In tali circostanze
devono essere tenuti in considerazione sia il parere dei responsabili del DSM ed
il parere dell'utenza sia il risultato delle ispezioni di cui al comma 2.
5. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo presenti il
parere dei responsabili del DSM, il parere dell'utenza ed il risultato delle
ispezioni di cui al comma 2, possono stipulare convenzioni con le strutture
socio sanitarie presenti sul proprio territorio, abilitandole al trattamento
delle persone affette da disturbi mentali. Tali convenzioni danno la possibilità
alle strutture stesse di poter essere utilizzate dalle ASL, come parte
integrante dell'organizzazione del DSM. Le ASL, in tali circostanze, qualora non
ritengano di dover utilizzare strutture private, possono procedere tramite la
stipula di specifici contratti. Nell'ambito dell'utilizzazione di tali strutture
private , si da la precedenza a quelle già convenzionate ed a quelle a carattere
cooperativo o che utilizzano il lavoro, anche parziale, delle persone affette da
disturbi mentali.
Art. 10
1. Le Regioni e le province autonome possono istituire agenzie regionali per la
tutela della salute mentale con le seguenti funzioni:
a) valutare l'efficacia degli interventi relativi alle iniziative di
socializzazione e di riabilitazione realizzati in favore delle persone affette
da disturbi mentali;
b) controllare il rispetto dei diritti dei ricoverati nelle strutture pubbliche
e private;
c) verificare il livello di aggiornamento professionale degli operatori;
d) promuovere l'avvio di esperienze di riabilitazione lavorativa e l'istituzione
di cooperative dei soggetti ricoverati.
Art. 11
1. Le aree e gli edifici degli ex ospedali psichiatrici non sono utilizzati per
la realizzazione di strutture in favore delle persone affette da disturbi
mentali. I redditi prodotti dalla loro alienazione sono destinati per la
preparazione di strutture destinate alle persone affette da disturbi mentali e
per il loro funzionamento. La vendita o la locazione di beni mobili ed immobili
degli ex ospedali psichiatrici è sempre attuata ai sensi del comma 5,
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato
dall'articolo 98, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388.
2. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali
possono concedere in uso gratuito agli enti ed alle associazioni convenzionate,
nonché agli organismi del privato sociale, beni di loro proprietà con vincolo di
destinazione alle attività di prevenzione, di recupero e di reinserimento, anche
lavorativo, della persona affetta da disturbi mentali.
Art. 12
1. Le università, nelle quali siano istituite scuole di specializzazione di
psichiatria e di neuropsichiatria infantile, nel quadro delle proprie
competenze, partecipano all'assistenza psichiatrica pubblica e secondo le
disposizioni vigenti in materia di autonomia universitaria e nel rispetto delle
norme che disciplinano le convenzioni tra università e regioni, ai sensi
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n.833, hanno la responsabilità
dei reparti ospedalieri.
2. Le università di cui al comma 1, provvedono alla gestione di un DSM e della
corrispondente struttura per l'età evolutiva. Per le sedi universitarie
dislocate in più poli d'insegnamento, è garantito che ad ogni polo sia affidata
la responsabilità di un DSM.
3. Le università sono abilitate a svolgere, anche a livello nazionale e
regionale, attività diagnostiche, terapeutiche, di ricerca e di assistenza di
secondo livello per patologie mentali particolari.
4. Le università si attengono ai principi stabiliti dalla presente e dalle norme
regionali.
5. Alle università sono assicurate l'autonomia direzionale e gestionale dei
servizi di cui al presente articolo, nonché la possibilità di organizzare gli
stessi in modo confacente alle esigenze dell'attività didattica, della
formazione e della specializzazione professionale e della ricerca scientifica a
condizione che siano sempre garantite la tutela dei diritti del malato.
6. Le cliniche universitarie convenzionate si impegnano ad organizzare la
ricerca e la didattica in maniera compatibile con i parametri regionali. Alle
attività di ricerca e di studio svolte nell'ambito delle convenzioni
partecipano, nel rispetto dei propri poteri e competenze e secondo la proprie
qualifiche, gli operatori del DSM, indipendentemente dall'ente di appartenenza.
Art. 13
1. Le Regioni istituiscono in ogni ASL, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge i DSM . Il relativo personale può essere reperito
anche in deroga alle norme vigenti in materia di assunzioni, di trasferimenti e
di inquadramenti. Entro due anni la ASL deve svolgere ogni più efficace
operazione che sia in grado di assicurare il completamento dei servizi
stabiliti, se del caso ricorrendo a idonee strutture convenzionate.
2. I Prefetti devono cooperare al reperimento delle strutture di cui al comma 1,
su richiesta dei responsabili delle ASL o delle autorità comunali o regionali,
anche mediante requisizione provvisoria di edifici pubblici o privati previsti
dalla presente legge.
3. Qualora una Asl non provveda all'istituzione dei DSM entro il termine di cui
al comma 1, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta
con lo specifico compito di organizzare il DSM e di reperire personale e
strutture.
4. Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il
Presidente della Giunta non abbia ancora nominato il commissario ad acta, quest'ultimo
è nominato con decreto del Ministro della salute.
Art. 14
1. Per l'individuazione precoce delle situazioni di rischio psicopatologico e
dei disturbi psichici, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce
le modalità di realizzazione di specifici programmi atti alla diffusione di
appropriati e soddisfacenti interventi presso le scuole, ad iniziare da quelle
materne. I programmi devono prevedere procedure di screening e preparazione
degli insegnanti.
2. Il Ministero della salute, con proprio decreto, stabilisce la realizzazione
di programmi informativi per la popolazione al fine di ridurre e superare i
pregiudizi dello stigma, promuove, inoltre programmi di formazione per medici di
medicina generale nel settore della salute mentale e programmi di ricerca per la
diagnosi precoce.
Art. 15
1. I costi derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico
del Fondo sanitario nazionale. Una quota non inferiore al 5 per cento delle
disponibilità del Fondo sanitario nazionale è destinata al funzionamento delle
attività per la tutela della salute mentale.
2. Per il finanziamento delle attività della tutela della salute mentale in età
evolutiva, in aggiunta alle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 1, è destinata una quota non inferiore al 5 per cento delle
risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1
della legge 28 agosto 1997, n. 285.
Art. 16
1. Gli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono abrogati.
Art. 17
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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