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CAPO I
PRINCIPI GENERALI
CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CAPO IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
CAPO V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
CAPO VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
CAPO VII
GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONALE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL
TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
CAPO VIII
SANZIONI
CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONE
CAPO X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
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CAPO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità e definizioni).
1. La presente legge garantisce
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali,
nonche' della dignita' delle
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita'
personale; garantisce
altresi' i diritti delle persone
giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge
si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi
complesso di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o
piu' siti, organizzato
secondo una pluralita' di criteri
determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque
operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi
elettronici o
comunque automatizzati, concernenti
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l'elaborazione, la
modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di
dati;
c) per "dato personale", qualunque
informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati
o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di
identificazione personale;
d) per "titolare", la persona
fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od
organismo cui competono le
decisioni in ordine alle finalita' ed alle modalita' del trattamento di dati
personali, ivi compreso il
profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona
fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione
od organismo preposti dal titolare
al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona
fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati
personali;
g) per "comunicazione", il dare
conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi
dall'interessato, in
qualunque forma, anche mediante 1a
loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare
conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro
messa a disposizione o
consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che
in origine, o a seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un
interessato identificato
o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione
di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
m) per "Garante", l'autorita'
istituita ai sensi dell'articolo 30.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica
al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello
Stato.
Art. 3.
(Trattamento di dati per fini
esclusivamente personali).
1. Il trattamento di dati
personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non e'
soggetto all'applicazione
della presente legge, sempreche' i
dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al
comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati
di cui all'articolo 15,
nonche' le disposizioni di cui agli
articoli 18 e 36.
Art. 4.
(Particolari trattamenti in ambito
pubblico).
1. La presente legge non si
applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di
cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato
dall'articolo 43, comma 1,
della presente legge, ovvero sui
dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonche' in virtu' dell'accordo
di adesione alla
Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli
articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti
da segreto di Stato ai
sensi dell'articolo 12 della
medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del
casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di
procedura penale e al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 778, e
successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei
carichi pendenti
nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo
371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia,
nell'ambito di uffici
giudiziari, del Consiglio superiore
della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per
finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione dei
reati, in base ad espresse
disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al
comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15,
17, 18, 31, 32, commi 6
e 7, e 36, nonche', fatta eccezione
per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui
agli articoli 7 e 34.
Art. 5.
(Trattamento di dati svolto senza
l'ausilio di mezzi elettronici).
1. Il trattamento di dati
personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati
e' soggetto alla
medesima disciplina prevista per il
trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6.
(Trattamento di dati detenuti
all'estero).
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero e' soggetto alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al
comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio
nazionale si applicano in
ogni caso le disposizioni
dell'articolo 28.
CAPO II OBBLIGHI PER IL
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7.
(Notificazione).
1. Il titolare che intenda
procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione
della presente legge
e' tenuto a darne notificazione al
Garante.
2. La notificazione e'
effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata
ovvero con altro mezzo
idoneo a certificarne la ricezione,
a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonche' dalla durata del
trattamento
e puo' riguardare uno o piu'
trattamenti con finalita' correlate. Una nuova notificazione e' richiesta solo
se muta taluno degli
elementi indicati nel comma 4 e
deve precedere l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione e' sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la
ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le finalita' e modalita' del
trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove
sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di
diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti
verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei
dati di cui
agli articoli 22 e 24, fuori del
territorio nazionale;
f) una descrizione generale che
permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative
adottate per la
sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di
dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonche' l'eventuale
connessione con
altri trattamenti o banche di dati,
anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la
ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in
mancanza di tale
indicazione si considera
responsabile il notificante;
i) la qualita' e la legittimazione
del notificante.
5. I soggetti tenuti ad
iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile,
nonche' coloro che devono fornire
le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29
dicembre 1993, n. 580,
alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il
tramite di queste
ultime, secondo le modalita'
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli
imprenditori e gli artigiani
possono effettuare la notificazione
anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti
agli albi
professionali anche per il tramite
dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di
cui al comma 3.
Art. 8.
(Responsabile).
1. Il responsabile, se
designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed
affidabilita', forniscano
idonea garanzia del pieno rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo
relativo alla
sicurezza.
2. Il responsabile procede al
trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche
tramite verifiche
periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze
organizzative, possono essere designati responsabili piu' soggetti, anche
mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del
trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi
alle istruzioni del titolare
o del responsabile.
CAPO III TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati
Art. 9.
(Modalita' di raccolta e requisiti
dei dati personali).
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e
secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento in termini
non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario,
aggiornati;
d) pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che
consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello
necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Art. 10.
(Informazioni rese al momento detta
raccolta).
1. L'interessato o la persona
presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente
informati per iscritto
circa:
a) le finalita' e le modalita' del
trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o
facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale
rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei
dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo
13;
f) il nome, la denominazione o la
ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se
designato, del
responsabile.
2. L'informativa di cui al comma
1 puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o
la cui
conoscenza puo' ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
perseguimento delle
finalita' di cui agli articoli 4,
comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non
sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e' data al
medesimo
interessato all'atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al
comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego
di mezzi che
il Garante dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero rivela, a giudizio del
Garante, impossibile,
ovvero nel caso in cui i dati sono
trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa
comunitaria. La medesima
disposizione non si applica, altresi', quando i dati sono trattati ai fini dello
svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale,
approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere
o difendere
un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il
periodo strettamente
necessario al loro perseguimento.
Sezione II
Diritti dell'interessato del
trattamento dei dati
Art. 11.
(Consenso).
1. Il trattamento di dati
personali da parte di privati o di enti pubblici economici e' ammesso solo con
il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu' operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente
prestato solo se e' espresso liberamente e in forma specifica e documentata per
iscritto, e
se sono state rese all'interessato
le informazioni di cui all'articolo 10.
Art. 12.
(Casi di esclusione del consenso).
1. Il consenso non e' richiesto
quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e
detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) e' necessario per l'esecuzione
di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per
l'acquisizione di
informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo
legale;
c) riguarda dati provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) e' finalizzato unicamente a
scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;
e) e' effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalita', nel rispetto
del codice di deontologia di cui
all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo
svolgimento di attivita' economiche raccolti anche ai fini indicati
nell'articolo 13, comma 1, lettera e),
nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) e' necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un
terzo, nel caso in cui l'interessato
non puo' prestare il proprio
consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita'
di intendere o di volere;
h) e' necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni,
o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
Art. 13.
(Diritti dell'interessato).
1. In relazione al trattamento
di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso
gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di
trattamenti di
dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto
indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare
o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione
in forma intellegibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e delle finalita' su
cui si basa il
trattamento; la richiesta
puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo
non minore di novanta
giorni;
2) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di
cui non e' necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente
trattati;
3) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le
operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli
impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte,
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorche' pertinenti allo
scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte,
al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di
informazione commerciale o
di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione
commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o
diffusi, della
possibilita' di esercitare
gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui
al comma 1, lettera c), numero 1), puo' essere chiesto all'interessato, ove non
risulti
confermata l'esistenza di dati che
lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo
le modalita ' ed entro i limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1
riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chiunque vi
abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di
cui al comma 1 l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche o ad
associazioni.
5. Restano ferme le norme sul
segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della
notizia.
Art. 14.
(Limiti all'esercizio dei diritti).
1. I diritti di cui all'articolo
13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei
trattamenti di dati
personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991,
n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio
1992, n. 172, e successive
modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di
inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso
dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive
finalita' inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi
e finanziari nonche' la tutela
della loro stabilita';
e) ai sensi dell'articolo 12, comma
1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne
pregiudizio per lo
svolgimento delle investigazioni o
per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il
Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma
1, lettera d),
esegue i necessari accertamenti nei
modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni
ed
integrazioni, verificandone
l'attuazione.
Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei
dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno
Art. 15.
(Sicurezza dei dati).
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle
conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico, alla
natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al
minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale,
dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della
raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza
da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con
decreto del
Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro
centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, sentiti
l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui
al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge
e successivamente con cadenza
almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalita' di cui al
medesimo
comma 2, in relazione
all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza
relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), sono stabilite con
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 16.
(Cessazione del trattamento dei
dati).
1. In caso di cessazione, per
qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare
preventivamente al Garante
la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare purche'
destinati ad un trattamento per finalita' analoghe agli scopi per i quali i dati
sono raccolti;
c) conservati per fini
esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione.
3. La cessione dei dati in
violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre
disposizioni di legge in materia
di trattamento dei dati personali
e' nulla ed e' punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
Art. 17.
(Limiti all'utilizzabilita' di dati
personali).
1. Nessun atto o procedimento
giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento
umano puo'
essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalita'
dell'interessato.
2. L'interessato puo' opporsi ad
ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma
1 del presente
articolo, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera d) salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione
o dell'esecuzione di un contratto,
in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate
garanzie individuate
dalla legge.
Art. 18.
(Danni cagionati per effetto del
trattamento di dati personali).
1. Chiunque cagiona danno ad
altri per effetto del trattamento di dati personali e' tenuto al risarcimento ai
sensi dell'articolo
2050 del codice civile.
Sezione IV
Comunicazione e diffusione dei
dati
Art. 19.
(Incaricati del trattamento).
1. Non si considera
comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate
per iscritto di
compiere le operazioni del
trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta
autorita'.
Art. 20.
(Requisiti per la comunicazione e
la diffusione dei dati).
1. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici
sono ammesse:
a) con il consenso espresso
dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le
modalita' che le leggi e i
regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilita' e pubblicita';
c) in adempimento di un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione
di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nei
limiti al diritto di
cronaca posti a tutela della
riservatezza ed in particolare dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a
fatti di interesse
pubblico e nel rispetto del codice
di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo
svolgimento di attivita' economiche, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto
aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la
salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un
terzo, nel caso in cui
l'interessato non puo' prestare il
proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per
incapacita' di intendere
o di volere;
g) limitatamente alla
comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede
giudiziaria, nel rispetto della
normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano
trattati
esclusivamente per tali finalita' e
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
h) limitatamente alla
comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di
cui all'articolo 60 del testo
unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, nonche' tra
societa' controllate e societa'
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con
finalita' correlate sono
stati notificati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalita' per le
quali i dati sono stati
raccolti.
2. Alla comunicazione e alla
diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, si
applicano le disposizioni
dell'articolo 27.
Art. 21.
(Divieto di comunicazione e
diffusione).
1. Sono vietate la comunicazione
e la diffusione di dati personali per finalita' diverse da quelle indicate nella
notificazione di
cui all'articolo 7.
2. Sono altresi' vietate la
comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la
cancellazione, ovvero
quando sia decorso il periodo di
tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante puo' vietare la
diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di
soggetti, quando la
diffusione si pone in contrasto con
rilevanti interessi della collettivita'. Contro il divieto puo' essere proposta
opposizione ai
sensi dell'articolo 29, commi 6 e
7.
4. La comunicazione e la
diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per
finalita' di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai
soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalita' di
difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano
la materia.
CAPO IV TRATTAMENTO DI DATI
PARTICOLARI
Art. 22.
(Dati sensibili).
1. I dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico
o sindacale, nonche' i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono
essere oggetto di
trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la
decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni,
decorsi i quali la mancata
pronuncia equivale a rigetto. Con
il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di
eventuali
verifiche, il Garante puo'
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento e' tenuto
ad adottare.
3. Il trattamento dei dati
indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, e' consentito
solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere
trattati, le
operazioni eseguibili e le
rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di
trattamento previa
autorizzazione del Garante, qualora
il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di
cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto di
rango pari a quello
dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento.
Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove
la
sottoscrizione di un apposito
codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalita' di cui
all'articolo 31, comma 1,
lettera h). Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 43, comma 2.
Art. 23.
(Dati inerenti alla salute).
1. Gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza
l'autorizzazione del Garante,
trattare i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per il
perseguimento di finalita' di
tutela dell'incolumita' fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime
finalita' riguardano un
terzo o la collettivita', in
mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento puo' avvenire previa
autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per il
tramite di un medico
designato dall'interessato o dal
titolare.
3. L'autorizzazione di cui al
comma 1 e' rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio
superiore di sanita'.
E' vietata la comunicazione dei
dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute e' vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria
per finalita' di
prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 24.
(Dati relativi ai provvedimenti di
cui all'articolo 686 del codice di procedura penale).
1. Il trattamento di dati
personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1,
lettere a) e d), 2 e 3, del
codice di procedura penale, e'
ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del
Garante che specifichino le
rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e le precise operazioni
autorizzate.
Art. 25.
(Trattamento di dati particolari
nell'esercizio della professione di giornalista).
1. Salvo che per i dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non
e' richiesto
quando il trattamento dei dati di
cui all'articolo 22 e' effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative
finalita', nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare
dell'essenzialita' dell'informazione riguardo
a fatti di interesse pubblico. Al
medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui
all'articolo 24. Nei casi
previsti dal presente comma, il
trattamento svolto in conformita' del codice di cui ai commi 2 e 3 puo' essere
effettuato anche
senza l'autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove, nei modi
di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio
nazionale
dell'ordine dei giornalisti, di un
apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma
1 del presente
articolo, effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia
degli
interessati rapportate alla natura
dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il
Garante prescrive
eventuali misure e accorgimenti a
garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto a recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla
proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato
adottato dal
Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti, esso e' adottato in via sostitutiva dal Garante ed e' efficace sino
alla adozione di
un diverso codice secondo la
procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute
nel codice di
deontologia, il Garante puo'
vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2
e 3 sono inserite, altresi', prescrizioni concernenti i dati personali diversi
da quelli indicati negli
articoli 22 e 24.
Art. 26.
(Dati concernenti persone
giuridiche).
1. Il trattamento nonche' la
cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o
associazioni non sono
soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO V TRATTAMENTI SOGGETTI
A REGIME SPECIALE
Art. 27.
(Trattamento da parte di soggetti
pubblici).
1. Salvo quanto previsto al
comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici
economici, e' consentito soltanto
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla
legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la
diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati
trattati sono ammesse
quando siano previste da norme di
legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle
funzioni
istituzionali. In tale ultimo caso
deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e
3 al Garante
che vieta, con procedimento
motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni
della presente legge.
3. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti
pubblici economici sono
ammesse solo se previste da norme
di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29,
sono attuati nel pieno rispetto
delle disposizioni della presente legge.
Art. 28.
(Trasferimento di dati personali
all'estero).
1. Il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati
personali oggetto di
trattamento deve essere previamente
notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente
all'Unione
Europea o riguardi taluno dei dati
di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento puo'
avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il
termine e' di venti giorni qualora il
trasferimento riguardi taluno dei
dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento e' vietato
qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non
assicuri un livello di
tutela delle persone adeguato
ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a
quello assicurato
dall'ordinamento italiano. Sono
valutate anche le modalita' del trasferimento e dei trattamenti previsti, le
relative finalita', la
natura dei dati e le misure di
sicurezza.
4. Il trasferimento e' comunque
consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato
il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei
dati di cui agli
articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione
di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per
l'acquisizione di
informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto
stipulato a favore
dell'interessato;
c) sia necessario per la
salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con
regolamento, ovvero
specificato ai sensi degli articoli
22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive
modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trasferiti
esclusivamente per tali finalita' e
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un
terzo, nel caso in cui l'interessato
non puo' prestare il proprio
consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita'
di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento
di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta
di informazioni
estraibili da un pubblico registro,
elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme
che
regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante
sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche
con un contratto.
5. Contro il divieto di cui al
comma 3 del presente articolo puo' essere proposta opposizione ai sensi
dell'articolo 29, commi 6
e 7.
6. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato
nell'esercizio della
professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'.
7. La notificazione di cui al
comma 1 del presente articolo e' effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed e'
annotata in apposita
sezione del registro previsto
dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione puo' essere effettuata
con un unico atto
unitamente a quella prevista
dall'articolo 7.
CAPO VI TUTELA
AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29.
(Tutela).
1. I diritti di cui all'articolo
13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorita' giudiziaria o con
ricorso al Garante.
Il ricorso al Garante non puo'
essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia
stata gia' adita
l'autorita' giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il
decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile,
il ricorso al Garante
puo' essere proposto solo dopo che
siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al
responsabile.
La presentazione del ricorso rende
improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le
stesse parti e per il
medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al
Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere
sentiti, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale,
e hanno facolta' di presentare memorie o documenti. Il Garante puo' disporre,
anche
d'ufficio, l'espletamento di
perizie.
4. Assunte le necessarie
informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al
responsabile, con decisione
motivata, la cessazione del
comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell'interessato e
assegnando un termine per la loro
adozione. Il provvedimento e' comunicato senza ritardo alle parti interessate, a
cura
dell'ufficio del Garante. La
mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione,
equivale a rigetto.
5. Se la particolarita' del caso
lo richiede, il Garante puo' disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in
parte di taluno dei dati
ovvero l'immediata sospensione di
una o piu' operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni
effetto se, entro i
successivi venti giorni, non e'
adottata la decisione di cui al comma 4 ed e' impugnabile unitamente a tale
decisione.
6. Avverso il provvedimento
espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato
possono proporre
opposizione al tribunale del luogo
ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del
procedimento o dalla data del
rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei
modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche
in deroga al divieto di
cui all'articolo 4 della legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato E), e puo' sospendere, a richiesta, l'esecuzione
del
provvedimento. Avverso il decreto
del tribunale e' ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi
comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22,
comma 1, o che
riguardano, comunque,
l'applicazione della presente legge, sono di competenza dell'autorita'
giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 9.
CAPO VII GARANTE PER LA
TUTELA DELLE PERSONALE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
Art. 30.
(Istituzione del Garante).
1. E' istituito il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante e' organo
collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e
due dal Senato della
Repubblica con voto limitato. Essi
eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parita'.
I membri
sono scelti tra persone che
assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle
materie del diritto
o dell'informatica, garantendo la
presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri
durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per piu' di una
volta; per tutta la
durata dell'incarico il presidente
e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di
consulenza, ne' essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche
elettive.
5. All'atto dell'accettazione
della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti
di pubbliche
amministrazioni o magistrati in
attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in
aspettativa senza
assegni ai sensi dell'articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni.
Il personale collocato fuori ruolo
o in aspettativa non puo' essere sostituito.
6. Al presidente compete una
indennita' di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al
primo presidente
della Corte di cassazione. Ai
membri compete un'indennita' di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi
di quella
spettante al presidente. Le
predette indennita' di funzione sono determinate, con il regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3,
in misura tale da poter essere
corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
Art. 31.
(Compiti del Garante).
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro
generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti
sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in
conformita' alla
notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o
responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento
conforme alle
disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i
reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad
inosservanze di
legge o di regolamento, e
provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti
previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione,
per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili
come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o
a causa delle
sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle
categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativita', la
sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona
condotta per determinati settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai
regolamenti anche
attraverso l'esame di osservazioni
di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il
pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalita', nonche'
delle misure di
sicurezza dei dati di cui
all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il
trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione della natura
dei dati o,
comunque, delle modalita' del
trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi e' il concreto rischio
del verificarsi di un
pregiudizio rilevante per uno o
piu' interessati;
m) segnalare al Governo
l'opportunita' di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una
relazione sull'attivita' svolta e sullo stato di attuazione della presente
legge, che e' trasmessa
al Parlamento e al Governo entro il
30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attivita' di assistenza
indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al
trattamento automatizzato di dati
di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge
21 febbraio 1989, n. 98, quale
autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo
13 della Convenzione
medesima;
p) esercitare il controllo sui
trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare, anche su richiesta
dell'interessato, se rispondono ai
requisiti stabiliti dalla legge o
dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio
dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme
regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla
presente legge.
3. Il registro di cui al comma
1, lettera a), del presente articolo, e' tenuto nei modi di cui all'articolo 33,
comma 5. Entro il
termine di un anno dalla data della
sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed
eventualmente
con altre pubbliche amministrazioni
al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale
dislocato
su base provinciale,
preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui
all'articolo 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al
comma 1, lettera l), del presente articolo, puo' essere proposta opposizione ai
sensi dell'articolo
29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello
svolgimento dei rispettivi
compiti; a tal fine, invitano il
presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle
riunioni prendendo
parte alla discussione di argomenti
di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere,
altresi', la
collaborazione di personale
specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5
si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorita' di vigilanza
competenti per il settore
creditizio, per le attivita'
assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32.
(Accertamenti e controlli).
1. Per l'espletamento dei propri
compiti il Garante puo' richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato
o anche a terzi
di fornire informazioni e di
esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne
ricorra la necessita' ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in
materia di trattamento dei
dati personali, puo' disporre
accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si
svolge il trattamento o
nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario,
della collaborazione
di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al
comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale
competente per territorio
in relazione al luogo
dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante,
con decreto motivato; le
relative modalita' di svolgimento
sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di
procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli
articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un
membro designato
dal Garante. Se il trattamento non
risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica
al titolare o al
responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento e'
stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo e'
fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i
motivi di cui
all'articolo 10, comma 4, della
legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della
presente legge,
o motivi di difesa o di sicurezza
dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al
comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della
specificita' della verifica,
il membro designato puo' farsi
assistere da personale specializzato che e' tenuto al segreto ai sensi
dell'articolo 33, comma
6. Gli atti e i documenti acquisiti
sono custoditi secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e sono
conoscibili dal
presidente e dai membri del Garante
e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero
delimitato
di addetti al relativo ufficio,
individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3.
Per gli accertamenti relativi agli
organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro
designato prende
visione degli atti e dei documenti
rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante .
Art. 33.
(Ufficio del Garante).
1. Alle dipendenze del Garante
e' posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche,
collocati fuori ruolo nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio
e' equiparato ad
ogni effetto di legge a quello
prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo
contingente e' determinato
in misura non superiore a
quarantacinque unita', su proposta del Garante medesimo, con decreto del
Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla
data di
elezione del Garante.
2. Le spese di funzionamento
dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo
nel bilancio
dello Stato e iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della
gestione
finanziaria e' soggetto al
controllo della Corte dei conti.
3. Le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonche' quelle
dirette a disciplinare la
riscossione dei diritti di
segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilita' generale
dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi
dalla data
di entrata in vigore della presente
legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di
Stato, su proposta
del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e
dell'interno, e su parere
conforme del Garante stesso. Nel
medesimo regolamento sono altresi' previste le norme concernenti il procedimento
dinanzi
al Garante di cui all'articolo 29,
commi da 1 a 5, secondo modalita' tali da assicurare, nella speditezza del
procedimento
medesimo, il pieno rispetto del
contraddittorio tra le parti interessate, nonche' le norme volte a precisare le
modalita' per
l'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 13, nonche' della notificazione di cui all'articolo 7, per via
telematica o mediante supporto
magnetico o lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di
Stato sullo
schema di regolamento e' reso entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il
regolamento puo'
comunque essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura
tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante puo' avvalersi
dell'opera di consulenti,
i quali sono remunerati in base
alle vigenti tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei propri
compiti, l'ufficio del Garante puo' avvalersi di sistemi automatizzati ad
elaborazione informatica
e di strumenti telematici propri
ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti
all'Autorita' per
l'informatica nella pubblica
amministrazione o, in caso di indisponibilita', ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto
all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto cio' di
cui siano venuti a
conoscenza, nell'esercizio delle
proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
CAPO VIII SANZIONI
Art. 34.
(Omessa o infedele notificazione).
1. Chiunque, essendovi tenuto,
non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica
in esse notizie
incomplete o non rispondenti al
vero, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne
la notificazione
prevista dall'articolo 16, comma 1,
la pena e' della reclusione sino ad un anno.
Art. 35.
(Trattamento illecito di dati
personali).
1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri
profitto o di recare ad altri un
danno, procede al trattamento di
dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, e'
punito con la
reclusione sino a due anni o, se il
fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a
due anni.
2. Salvo che il fatto
costituisca piu grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri
profitto o di recare ad altri un
danno, comunica o diffonde dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24,
ovvero del divieto
di cui all'articolo 28, comma 3, e'
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi
1 e 2 deriva nocumento, la reclusione e' da uno a tre anni.
Art. 36.
(Omessa adozione di misure
necessarie alla sicurezza dei dati).
1. Chiunque, essendovi tenuto,
omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati
personali, in
violazione delle disposizioni dei
regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, e' punito con la reclusione
sino ad un anno.
Se dal fatto deriva nocumento, la
pena e' della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1
e' commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.
Art. 37.
(Inosservanza dei provvedimenti del
Garante).
1. Chiunque, essendovi tenuto,
non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22,
comma 2, o
dell'articolo 29, commi 4 e 5, e'
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 38.
(Pena accessoria).
1. La condanna per uno dei
delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.
Art. 39.
(Sanzioni amministrative).
1. Chiunque omette di fornire le
informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli
articoli 29, comma 4,
e 32, comma 1, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei
milioni.
2. La violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, e' punita con la sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a
ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo e' il
Garante. Si osservano,
in quanto applicabili, le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
CAPO IX DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONE
Art. 40.
(Comunicazioni al Garante).
1. Copia dei procedimenti emessi
dall'autorita' giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e
dalla legge 23
dicembre 1993, n. 547, e'
trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art. 41.
(Disposizioni transitorie).
1. Fermo restando l'esercizio
dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge
che prescrivono il
consenso dell'interessato non si
applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di
entrata in
vigore della legge stessa, o il cui
trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle
disposizioni
relative alla comunicazione e alla
diffusione dei dati prevista dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati
personali iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge o
nei novanta giorni
successivi a tale data, le
notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 devono essere effettuate entro il
termine di sei mesi
dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, ovvero, per i
trattamenti di cui
all'articolo 5 riguardanti dati
diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, entro il 31 gennaio 1998.
3. Le misure minime di sicurezza
di cui all'articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei
mesi dalla
data di entrata in vigore del
regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali
devono essere custoditi
in maniera tale da evitare un
incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo
15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore
dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei dodici mesi successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di
cui all'articolo 22,
comma 3, ad opera di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo 24, possono essere
proseguiti
anche in assenza delle disposizioni
di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione
della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30,
le funzioni del
Garante sono svolte dal presidente
dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione
per
l'esame dei ricorsi di cui
all'articolo 29.
7. Le disposizioni della
presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano,
limitatamente alla
medesima autorizzazione, a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 42.
(Modifiche a disposizioni vigenti).
1. L'articolo 10 della legge 1
aprile 1981, n. 121, e' sostituito dal seguente:
"ART. 10. - (Controlli).
1. Il controllo sul Centro
elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati
personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni
conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti
giudiziari o
amministrativi soltanto
attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma
dell'articolo 7, fermo
restando quanto stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un
procedimento
giurisdizionale o
amministrativo viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle
informazioni, o l'illegittimita' del
loro trattamento,
l'autorita' procedente ne da' notizia al Garante per la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati
personali.
3. La persona alla quale si
riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo
comma dell'articolo 5 la
conferma dell'esistenza di
dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile
e, se i dati
risultano trattati in
violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in
forma anonima.
4. Esperiti i necessari
accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla
richiesta, le determinazioni
adottate. L'ufficio puo'
omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od
operazioni a tutela
dell'ordine e della
sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', dandone
informazione al Garante
per la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non
automatizzata
in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove
risiede il titolare del
trattamento di compiere gli
accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la
cancellazione o la
trasformazione in forma
anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del
codice di procedura
civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituita l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata "Autorita'" ai fini
del presente decreto;
tale Autorita' opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".
3. Il comma 1 dell'articolo 5
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', l'istituzione del ruolo del
personale, il relativo
trattamento giuridico ed
economico e l'ordinamento delle carriere, nonche' la gestione delle spese nei
limiti previsti dal
presente decreto, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono adottate
con regolamento
emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio di
Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e
su parere conforme
dell'Autorita' medesima. Il
parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e' reso entro trenta
giorni dalla
ricezione della richiesta,
decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere emanato. Si applica il
trattamento economico
previsto per il personale del
Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse
subentrare nelle
relative funzioni, fermo
restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unita'. Restano
altresi' fermi gli
stanziamenti dei capitoli di
cui al comma 2, cosi' come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di
incremento
previsti per la categoria IV
per il triennio 1996-1998".
4. Negli articoli 9, comma 2, e
10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: "Garante per la
protezione
dei dati" sono sostituite dalle
seguenti: "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati
personali".
Art. 43.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le disposizioni
di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare,
il quarto
comma dell'articolo 8 ed il quarto
comma dell'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla
data di
emanazione del decreto di cui
all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno
trasferisce all'ufficio del
Garante il materiale informativo
raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del
1981.
2. Restano ferme le disposizioni
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonche', in
quanto
compatibili, le disposizioni della
legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo
6 settembre
1989, n. 322, nonche' le vigenti
norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di
Stato. Restano
altresi' ferme le disposizioni di
legge che stabiliscono divieti o limiti piu' restrittivi in materia di
trattamento di taluni dati
personali.
3. Per i trattamenti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta fermo l'obbligo
di conferimento di
dati ed informazioni di cui
all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1 aprile 1981, n. 121.
CAPO X COPERTURA FINANZIARIA
ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997
ed in lire 12.045
milioni a decorrere dal 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo utilizzando,
per il 1997, quanto a lire 4.553
milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto
a lire 3.476
milioni, l'accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e
1999, quanto a lire 6.830
milioni, le proiezioni per gli
stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e,
quanto a lire 5.215
milioni, le proiezioni per gli
stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 45.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in
vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per
i trattamenti
svolti senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluni dei dati di cui
agli articoli 22
e 24, le disposizioni della
presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando
quanto previsto
dall'art. 9, comma 2 della legge 30
settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello
della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in
esecuzione dell'accordo di
cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a) e alla nomina del Garante.
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