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LEGGE  23 dicembre 1978, n. 833
"Istituzione del servizio sanitario nazionale"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28-12-1978)

...................................................................

TITOLO I              Il servizio sanitario nazionale

Capo I              Principi ed obiettivi
Capo II             Competenze e strutture
Capo III             Prestazioni e funzioni
Capo IV            Personale  

Capo V       Controlli, contabilità e finanziamento

 

TITOLO II            Procedure di programmazione e di attuazione del servizio sanitario nazionale

 

TITOLO III        Norme transitorie e finali

...................................................................
 
 

 

TITOLO I
Il servizio sanitario nazionale

Capo I     Principi ed obiettivi

Art. 1. I princìpi.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario
nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Il
servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla
promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di
condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio.
L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la
partecipazione dei cittadini. Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e
con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti
sullo stato di salute degli individui e della collettività. Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del
servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.

Art. 2. Gli obiettivi.

Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante:
1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle
    comunità;
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica;
5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;
6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute
    dell'uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione
    integrata e medicata;
7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione
    scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto;
8) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario
    nazionale. Il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue:
    a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese;
    b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare
        condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi
        necessari;
    c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternità e dell'infanzia, per assicurare la riduzione
        dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione
        del tasso di patologia e di mortalità perinatale ed infantile;
    d) la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di
        istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo
        l'integrazione dei soggetti handicappati;
    e) la tutela sanitaria delle attività sportive;
     f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro
        emarginazione;
    g) la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari
        generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione pur nella specificità delle misure
        terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici; [h) la identificazione e la
        eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo] (2/a).

Capo II     Competenze e strutture

Art. 3. Programmazione di obiettivi e di prestazioni sanitarie.

Lo Stato, nell'ambito della programmazione economica nazionale, determina, con il concorso delle regioni, gli obiettivi della
programmazione sanitaria nazionale. La legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale di cui
all'articolo 53, fissa i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini.

Art. 4. Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale.

Con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio
nazionale e stabilite le relative sanzioni penali, particolarmente in materia di:
    1) inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo;
    2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
    3) omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione;
    4) tutela igienica degli alimenti e delle bevande;
    5) ricerca e sperimentazione clinica e sperimentazione sugli animali;
    6) raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
        ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono fissati e periodicamente
        sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad
        inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e
        nell'ambiente esterno.

Art. 5. Indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali.

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di
carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di
efficacia della spesa sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene
esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al precedente
comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del
Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro della sanità quando si tratti di affari particolari. Il Ministro della sanità esercita le
competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni. In caso di
persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattività relativa alle materie delegate
riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione
regionale. Il Ministro della sanità e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia
utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 6. Competenze dello Stato.

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
    a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria;
        l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle
        condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;
    b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure
        uarantenarie, nonché gli interventi contro le epidemie e le epizoozie;
    c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i prodotti chimici
        usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialità medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori
        cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i
        prodotti assimilati anche per uso veterinario;
    d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il
        transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni già
        conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685 ;
    e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
    f) l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli
        alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle
        caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a contenere e conservare sostanze alimentari e
        bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;
    g) gli standars dei prodotti industriali;
    h) la determinazione di indici di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;
     i) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di
        alterare l'equilibrio biologico ed ecologico; k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e
        sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;
     l) il prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2
        dicembre 1975, n. 644 ;
    m) la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
        professionali;
    n) l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione;
    o) l'Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519 , ed alla presente legge;
    p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro secondo le norme previste dalla presente legge;
    q) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per
        la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole, nonché dei
        requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie;
     r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari prestati in Italia e all'estero dagli operatori sanitari ai fini
        dell'ammissione ai concorsi e come titolo nei concorsi stessi;
    s) gli ordini e i collegi professionali;
     t) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a
        scopo sanitario;
    u) la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti
        l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la
       determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi,
        degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonché
        quelle relative alla produzione e la commercializzazione di questi ultimi prodotti; v) l'organizzazione sanitaria militare; z) i
        servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo
        nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento
        tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.

Art. 7. Funzioni delegate alle regioni.

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente articolo 6 lettera b);
b) l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità sanitaria statale ai sensi della lettera u) del precedente articolo 6;
c) i controlli della produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
d) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed
    artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;
e) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi. Le
    regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni obbligato e in base ad un
    programma concordato con il Ministero della sanità. Il Ministero della sanità provvede, se necessario, alla costituzione ed
    alla conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle
    regioni per esigenze particolari di profilassi e cura delle malattie infettive, diffusive e parassitarie. Le regioni esercitano le
    funzioni delegate di cui al presente articolo mediante sub-delega ai comuni. In relazione alle funzioni esercitate dagli uffici
    di sanità marittima, aerea e di frontiera e dagli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto, il Governo è delegato ad
    emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per ristrutturare e potenziare i relativi
    uffici nel rispetto dei seguenti criteri:
    a) si procederà ad una nuova distribuzione degli uffici nel territorio, anche attraverso la costituzione di nuovi uffici, in modo
        da attuare il più efficiente ed ampio decentramento delle funzioni;
    b) in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei posti previsti dalla Tabella XIX, quadri B, C e D,
        allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , nonché le dotazioni organiche dei ruoli delle
        carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e degli operatori, prevedendo, per la copertura dei posti vacanti,
        concorsi a base regionale. L'esercizio della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel quarto comma, in deroga
        all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , si attua a partire dal 1° gennaio 1981 .

Art. 8. Consiglio sanitario nazionale.

È istituito il Consiglio sanitario nazionale con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del Governo per la
determinazione delle linee generali della politica sanitaria nazionale e per l'elaborazione e l'attuazione del piano sanitario
nazionale. Il Consiglio è sentito obbligatoriamente in ordine ai programmi globali di prevenzione anche primaria, alla
determinazione dei livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3 e alla
ripartizione degli stanziamenti di cui all'articolo 51, nonché alle fasi di attuazione del servizio sanitario nazionale e alla
programmazione del fabbisogno di personale sanitario necessaria alle esigenze del servizio sanitario nazionale. Esso
predispone una relazione annuale sullo stato sanitario del paese, sulla quale il Ministro della sanità riferisce al Parlamento
entro il 31 marzo di ogni anno. Il Consiglio sanitario nazionale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro della sanità, per la durata di un quinquennio, è presieduto dal Ministro della sanità ed è composto:
    a) da un rappresentante per ciascuna regione e, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, da un rappresentante
        della provincia di Trento e da un rappresentante della provincia di Bolzano;
    b) da tre rappresentanti del Ministero della sanità e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro e
        previdenza sociale; pubblica istruzione; interno; difesa; tesoro; bilancio e programmazione economica; agricoltura e
        foreste; industria, commercio e artigianato; marina mercantile; da un rappresentante designato dal Ministro per il
        coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
    c) dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, dal direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
        da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e da dieci esperti in materia sanitaria designati dal CNEL,
        tenendo presenti i criteri di rappresentatività e competenze funzionali al servizio sanitario nazionale. Per ogni membro
        effettivo deve essere nominato, con le stesse modalità sopra previste, un membro supplente che subentra in caso di
        assistenza o impedimento del titolare. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un vicepresidente. L'articolazione in
        sezioni, le modalità di funzionamento e le funzioni di segreteria del Consiglio sono disciplinate con regolamento emanato
        dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio stesso.

Art. 9. Istituto superiore di sanità.

L'Istituto superiore di sanità è organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale dotato di strutture e ordinamenti
particolari e di autonomia scientifica. Esso dipende dal Ministro della sanità e collabora con le unità sanitarie locali, tramite le
regioni, e con le regioni stesse, su richiesta di queste ultime, fornendo nell'ambito dei propri compiti istituzionali le
informazioni e le consulenze eventualmente necessarie. Esso esplica attività di consulenza nelle materie di competenza dello
Stato, di cui al precedente articolo 6 della presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere g), k), m) e n). Le
modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto superiore di sanità sono disciplinate nell'ambito dell'attività governativa
di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5. L'Istituto per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha facoltà di
accedere agli impianti produttivi nonché ai presidi e servizi sanitari per compiervi gli accertamenti e i controlli previsti
dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1973, n. 519 . Tale facoltà è inoltre consentita all'Istituto su richiesta delle regioni. L'Istituto,
in attuazione di un programma predisposto dal Ministro della sanità, organizza, in collaborazione con le regioni, le università e
le altre istituzioni pubbliche a carattere scientifico, corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di sanità pubblica
per gli operatori sanitari con esclusione del personale tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed aggiorna
periodicamente l'Inventario nazionale delle sostanze chimiche corredato dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche
necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente; predispone i propri programmi di
ricerca tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle proposte avanzate dalle regioni. Tali
programmi sono approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. L'Istituto svolge l'attività di ricerca
avvalendosi degli istituti pubblici a carattere scientifico e delle altre istituzioni pubbliche operanti nel settore; possono inoltre
esser chiamati a collaborare istituti privati di riconosciuto valore scientifico. [Con decreto del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro del tesoro, verranno determinati gli organici e i contingenti dell'Istituto superiore di sanità] .

Art. 10. L'organizzazione territoriale.

Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante una rete
completa di unità sanitarie locali. L'unità sanitaria locale è il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli
o associati, e delle comunità montane i quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio sanitario
nazionale di cui alla presente legge. Sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale i comuni, singoli o associati, o le
comunità montane articolano le unità sanitarie locali in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per
l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.

Art. 11. Competenze regionali.

Le regioni esercitano le funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ed esercitano le funzioni amministrative proprie o loro delegate. Le leggi regionali
devono in particolare conformarsi ai seguenti principi:
    a) coordinare l'intervento sanitario con gli interventi negli altri settori economici, sociali e di organizzazione del territorio di
        competenza delle regioni;
    b) unificare l'organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale adeguando la normativa alle esigenze delle singole
        situazioni regionali;
    c) assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici. Le regioni svolgono la loro attività secondo il metodo
        della programmazione pluriennale e della più ampia partecipazione democratica, in armonia con le rispettive norme
        statutarie. A tal fine, nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa
        consultazione degli enti locali, delle università presenti nel territorio regionale, delle organizzazioni maggiormente
        rappresentative delle forze sociali e degli operatori della sanità, nonché degli organi della sanità militare territoriale
        competenti. Con questi ultimi le regioni possono concordare:
        a) l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi
            che si ritengano necessari;
        b) l'uso dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni
            igienico-sanitarie dei militari. Le regioni, sentiti i comuni interessati, determinano gli ambiti territoriali delle unità
            sanitarie locali, che debbono coincidere con gli ambiti territoriali di gestione dei servizi sociali. All'atto della
            determinazione degli ambiti di cui al comma precedente, le regioni provvedono altresì ad adeguare la delimitazione dei
            distretti scolastici e di altre unità di servizio in modo che essi, di regola, coincidano.

Art. 12. Attribuzione delle province.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali spetta alle province approvare, nell'ambito dei piani
sanitari regionali, la localizzazione dei presidi e servizi sanitari ed esprimere parere sulle delimitazioni territoriali di cui al
quinto comma del precedente articolo 11.

Art. 13. Attribuzione dei comuni.

Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano
espressamente riservate allo Stato ed alle regioni. I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o
associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale. I
comuni, singoli o associati, assicurano, anche con riferimento alla L. 8 aprile 1976, n. 278 , e alle leggi regionali, la più ampia
partecipazione degli operatori della sanità, delle formazioni sociali esistenti sul territorio, dei rappresentanti degli interessi
originari definiti ai sensi della L. 12 febbraio 1968, n. 132 , e dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione dell'attività delle
unità sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari, nonché al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle
finalità del servizio sanitario nazionale agli obiettivi dei piani sanitari triennali delle regioni di cui all'art. 55. Disciplinano inoltre,
anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria propri dell'unità sanitaria locale, la partecipazione degli utenti direttamente
interessati all'attuazione dei singoli servizi.

Art. 14. Unità sanitarie locali.

L'ambito territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria locale è delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi
tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della zona. Nel caso di
aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa e anche al fine di consentire la coincidenza con un territorio
comunale adeguato, sono consentiti limiti più elevati o, in casi particolari, più ristretti. Nell'ambito delle proprie competenze,
l'unità sanitaria locale provvede in particolare:
    a) all'educazione sanitaria;
    b) [all'igiene dell'ambiente] (11/a);
    c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
    d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e
        responsabile;
    e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
    f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
    g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
    h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
    i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
    l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
    m) alla riabilitazione;
    n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
    o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
    p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione
        umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione
        zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui
        farmaci di uso veterinario;
    q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale,
        con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6.

Art. 15. Struttura e funzionamento delle unità sanitarie locali.

L'unità sanitaria locale, di cui all'articolo 10, secondo comma, della presente legge, è una struttura operativa dei comuni,
singoli o associati, e delle comunità montane. Organi della unità sanitaria locale sono:
    1) l'assemblea generale (11/b);
    2) il comitato di gestione e il suo presidente (11/b);
    3) il collegio dei revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro e uno dalla regione (11/c).
La legge regionale disciplina i compiti e le modalità di funzionamento del collegio (11/c). Il collegio dei revisori è tenuto a
sottoscrivere i rendiconti di cui all'art. 50, secondo comma, e a redigere una relazione trimestrale sulla gestione
amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali da trasmettere alla regione e ai Ministeri della sanità e del tesoro (11/c).
L'assemblea generale è costituita:
    a) dal consiglio comunale se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello del comune o di parte di esso;
    b) dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni, costituita ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616
        (11/d), se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale corrisponde a quello complessivo dei comuni associati;
    c) dall'assemblea generale della comunità montana se il suo ambito territoriale coincide con quello dell'unità sanitaria
        locale. Qualora il territorio dell'unità sanitaria locale comprenda anche comuni non facenti parte della comunità montana,
        l'assemblea sarà integrata da rappresentanti di tali comuni. In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278 (11/e), il
        comune può stabilire forme di partecipazione dei consigli circoscrizionali dell'attività delle unità sanitarie locali e quando
        il territorio di queste coincide con quello delle circoscrizioni può attribuire ai consigli circoscrizionali poteri che gli sono
        conferiti dalla presente legge. L'assemblea generale dell'associazione dei comuni di cui alla lettera b) del presente
        articolo è formata da rappresentanti dei comuni associati, eletti con criteri di proporzionalità. Il numero dei rappresentanti
        viene determinato con legge regionale. La legge regionale detta norme per assicurare forme di preventiva consultazione
        dei singoli comuni sulle decisioni di particolare rilievo dell'associazione dei comuni. L'assemblea generale elegge, con
        voto limitato, il comitato di gestione, il quale nomina il proprio presidente. Il comitato di gestione compie tutti gli atti di
        amministrazione dell'unità sanitaria locale. Gli atti relativi all'approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi, dei piani e
        programmi che impegnino più esercizi, della pianta organica del personale, dei regolamenti, delle convenzioni, sono
        predisposti dal comitato di gestione e vengono approvati dalle competenti assemblee generali. Le competenze del
        comitato di gestione e del suo presidente sono attribuite rispettivamente, alla giunta e al presidente della comunità
        montana, quando il territorio di questa coincide con l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale. La legge regionale detta
        norme per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle unità sanitarie locali e loro servizi e, in particolare per:
        1) assicurare l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi dell'unità sanitaria locale, il loro coordinamento e la
            partecipazione degli operatori, anche mediante l'istituzione di specifici organi di consultazione tecnica;
        2) prevedere un ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, articolato distintamente per le responsabilità sanitaria ed
            amministrativa e collegiale preposto all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i servizi e alla
            direzione del personale. Per il personale preposto all'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale le norme delegate di
            cui al terzo comma del successivo articolo 47, devono prevedere specifici requisiti di professionalità e di esperienza in
            materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria;
        3) predisporre bilanci e conti consuntivi da parte delle unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dal primo comma
            dell'articolo 50;
        4) emanare il regolamento organico del personale dell'unità sanitaria locale e le piante organiche dei diversi presidi e
            servizi, anche con riferimento alle norme di cui all'articolo 47;
        5) predisporre l'organizzazione e la gestione dei presidi e dei servizi multizonali di cui al successivo articolo 18, fermo il
            principio dell'intesa con i comuni interessati. Il segretario della comunità montana assolve anche alle funzioni di
            segretario per gli atti svolti dalla comunità montana in funzione di unità sanitaria locale ai sensi del terzo comma,
            punto c), del presente articolo (11/f). La legge regionale stabilisce altresì norme per la gestione coordinata ed
            integrata dei servizi dell'unità sanitaria locale con i servizi sociali esistenti nel territorio.

Art. 16. Servizi veterinari.

La legge regionale stabilisce norme per il riordino dei servizi veterinari a livello regionale nell'ambito di ciascuna unità sanitaria
locale o in un ambito territoriale più ampio, tenendo conto della distribuzione e delle attitudini produttive del patrimonio
zootecnico, della riproduzione animale, della dislocazione e del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di
conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, della produzione dei mangimi e degli integratori, delle
esigenze della zooprofilassi, della lotta contro le zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine animale. La legge regionale
individua anche le relative strutture multizonali e ne regola il funzionamento ai sensi dell'articolo 18.

Art. 17. Requisiti e struttura interna degli ospedali.

Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle unità sanitarie locali, dotate dei requisiti minimi di cui all'articolo 19, primo
comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132 . Le Regioni nell'ambito della programmazione sanitaria disciplinano con legge
l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in base al principio dell'integrazione tra le divisioni, sezioni e
servizi affini e complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed extra ospedalieri in rapporto alle esigenze di
definiti ambiti territoriali, nonché a quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base della integrazione delle competenze
in modo da valorizzare anche il lavoro di gruppo. Tale disciplina tiene conto di quanto previsto all'articolo 34 della presente
legge.

Art. 18. Presidi e servizi multizonali.

La legge regionale individua, nell'ambito della programmazione sanitaria, i presidi e i servizi sanitari ospedalieri ed
extra-ospedalieri che, per le finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attività
prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una unità sanitaria locale e ne disciplina l'organizzazione. La
stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unità sanitaria locale nel cui
territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per definire:
    a) il collocamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle unità sanitarie locali interessate,
        attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione;
    b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne
        l'efficienza operativa;
    c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale dell'unità sanitaria locale competente
        per territorio;
    d) la composizione dell'organo di gestione dell'unità sanitaria locale competente per territorio e la sua eventuale
        articolazione in riferimento alle specifiche esigenze della gestione.

Capo III     Prestazioni e funzioni

Art. 19. Prestazioni delle unità sanitarie locali.

Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale,
assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 3. Ai cittadini è
assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari.
Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria
locale nel cui territorio hanno la residenza. Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di
temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale. I militari
hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza delle località ove prestano servizio con le modalità stabilite nei regolamenti di
sanità militare. Gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della
località in cui si trovano.

Art. 20. Attività di prevenzione.

Le attività di prevenzione comprendono:
    a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti [di
        vita e] di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi
        inderogabili di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, nonché al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma
        dell'articolo 27; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di
        protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite
        dall'articolo 14 (12/a);
    b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente
        di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta gestione
        degli strumenti informativi di cui al successivo articolo 27, e le rappresentanze sindacali;
    c) l'indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti [di vita e] di lavoro, in
        applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attività delegate ai sensi del primo comma, lettere
        a), b), c), d) ed e) dell'articolo 7 (12/a);
    d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e
        le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
    e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;
     f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti
        di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo
        igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati. Nell'esercizio delle funzioni ad
        esse attribuite per l'attività di prevenzione le unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente
        comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene sia dei presidi
        specialistici multizonali di cui al successivo articolo 22, sia degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze
        tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione. Gli interventi di prevenzione all'interno degli
        ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute
        e l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono
        effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo
        le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.

Art. 21. Organizzazione dei servizi di prevenzione.

In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i
compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei
lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 . Per la tutela della salute dei lavoratori
[e la salvaguardia dell'ambiente] le unità sanitarie locali organizzano propri servizi [di igiene ambientale e] di medicina del
lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unità produttive . In applicazione di quanto disposto
nell'ultimo comma dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della
regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22
assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di
controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro. Al personale di cui al
comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la
facoltà di diffida prevista dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 . Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo,
nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite
le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato .

Art. 22. Presidi e servizi multizonali di prevenzione.

La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarità dei processi
produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio:
    a) individua le unità sanitarie locali in cui sono istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene
        ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
    b) definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;
    c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di
        ciascuna unità sanitaria locale. I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti dall'unità sanitaria
        locale nel territorio sono ubicati, secondo le modalità di cui all'articolo 18.

Art. 23. Delega per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministero della sanità, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste, un decreto avente
valore di legge ordinaria per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da porre alle
dipendenze del Ministro della sanità. Nel suo organo di amministrazione, sono rappresentati i Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste ed i suoi programmi di attività sono
approvati dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale . L'esercizio della delega deve
uniformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) assicurare la collocazione dell'Istituto nel servizio sanitario nazionale per tutte le attività tecnico- scientifiche e tutte le
        funzioni consultive che riguardano la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro;
    b) prevedere le attività di consulenza tecnico-scientifica che competono all'Istituto nei confronti degli organi centrali dello
        Stato preposti ai settori del lavoro e della produzione. All'istituto sono affidati compiti di ricerca, di studio, di
        sperimentazione e di elaborazione delle tecniche per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in stretta connessione con
        l'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi, nonché di
        determinazione dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di
        impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione e dei prototipi. L'Istituto svolge, nell'ambito delle
        proprie attribuzioni istituzionali, attività di consulenza nelle materie di competenza dello Stato di cui all'art. 6, lettere g),
        i), k), m), n), della presente legge, e in tutte le materie di competenza dello Stato e collabora con le unità sanitarie locali
        tramite le regioni e con le regioni stesse, su richieste di queste ultime, fornendo, le informazioni e le consulenze
        necessarie per l'attività dei servizi di cui agli articoli 21 e 22. Le modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto
        sono disciplinate nell'ambito dell'attività governativa di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 5. L'Istituto ha facoltà
        di accedere nei luoghi di lavoro per compiervi rilevamenti e sperimentazioni per l'assolvimento dei propri compiti
        istituzionali. L'accesso nei luoghi di lavoro, è inoltre consentito, su richiesta delle regioni, per l'espletamento dei compiti
        previsti dal precedente comma. L'Istituto organizza la propria attività secondo criteri di programmazione. I programmi di
        ricerca dell'Istituto relativi alla prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro sono predisposti tenendo conto degli
        obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle proposte delle regioni. L'Istituto, anche ai fini dei programmi di
        ricerca e di sperimentazione, opera in stretto collegamento con l'Istituto superiore di sanità e coordina le sue attività con
        il Consiglio nazionale delle ricerche e con il Comitato nazionale per l'energia nucleare. Esso si avvale inoltre della
        collaborazione degli istituti di ricerca delle università e di altre istituzioni pubbliche. Possono essere chiamati a
        collaborare all'attuazione dei suddetti programmi istituti privati di riconosciuto valore scientifico. L'Istituto cura altresì i
        collegamenti con istituzioni estere che operano nel medesimo settore. Le qualifiche professionali del corpo dei tecnici e
        ricercatori dell'Istituto e la sua organizzazione interna, devono mirare a realizzare l'obiettivo delle unitarietà della azione
        di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari. L'Istituto collabora alla formazione ed all'aggiornamento degli operatori dei
        servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali. L'Istituto provvede altresì ad elaborare i criteri per le norme di
        prevenzione degli incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggette ad omologazione, di concerto
        con i servizi di protezione civile del Ministero dell'interno. Nulla è innovato per quanto concerne le disposizioni riguardanti
        le attività connesse con l'impiego pacifico dell'energia nucleare.

Art. 24. Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità con il decreto dei Ministri
competenti, un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro e della produzione al
fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché in materia di omologazioni, unificando e
innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche della produzione al fine di garantire la salute e l'integrità
fisica dei lavoratori, secondo i principi generali indicati nella presente legge. L'esercizio della delega deve uniformarsi ai
seguenti criteri direttivi:
    1) assicurare l'unitarietà degli obiettivi della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, tenendo conto anche delle
        indicazioni della CEE e degli altri organismi internazionali riconosciuti;
    2) prevedere l'emanazione di norme per assicurare il tempestivo e costante aggiornamento della normativa ai progressi
       tecnologici e alle conoscenze derivanti dalla esperienza diretta dei lavoratori;
    3) prevedere l'istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione antinfortunistica e prevenzionale;
    4) prevedere la determinazione dei requisiti fisici e di età per attività e lavorazioni che presentino particolare rischio, nonché
        le cautele alle quali occorre attenersi e le relative misure di controllo;
    5) definire le procedure per il controllo delle condizioni ambientali, per gli accertamenti preventivi e periodici sullo stato di
        sicurezza nonché di salute dei lavoratori esposti a rischio e per l'acquisizione delle informazioni epidemiologiche al fine
        di seguire sistematicamente l'evoluzione del rapporto salute- ambiente di lavoro;
    6) stabilire:
        a) gli obblighi e le responsabilità per la progettazione, la realizzazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso e
            l'impiego di macchine, componenti e parti di macchine utensili, apparecchiature varie, attrezzature di lavoro e di
            sicurezza, dispositivi di sicurezza, mezzi personali di protezione, apparecchiature, prodotti e mezzi protettivi per uso
            lavorativo ed extra lavorativo, anche domestico;
        b) i criteri e le modalità per i collaudi e per le verifiche periodiche dei prodotti di cui alla precedente lettera a);
    7) stabilire i requisiti ai quali devono corrispondere gli ambienti di lavoro al fine di consentirne l'agibilità, nonché l'obbligo di
        notifica all'autorità competente dei progetti di costruzione, di ampliamento, di trasformazione e di modifica di
        destinazione di impianti e di edifici destinati ad attività lavorative, per controllarne la rispondenza alle condizioni di
        sicurezza;
    8) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di programmare il processo produttivo in modo che esso risulti rispondente alle
        esigenze della sicurezza del lavoro, in particolare per quanto riguarda la dislocazione degli impianti e la determinazione
        dei rischi e dei mezzi per diminuirli;
    9) stabilire le procedure di vigilanza allo scopo di garantire la osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del
        lavoro;
    10) stabilire le precauzioni e le cautele da adottare per evitare l'inquinamento, sia interno che esterno, derivante da fattori di
        nocività chimici, fisici e biologici;
    11) indicare i criteri e le modalità per procedere, in presenza di rischio grave ed imminente, alla sospensione dell'attività in
        stabilimenti, cantieri o reparti o al divieto d'uso di impianti, macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature e
        prodotti, sino alla eliminazione delle condizioni di nocività o di rischio accertate;
    12) determinare le modalità per la produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e di prodotti pericolosi;
    13) prevedere disposizioni particolari per settori lavorativi o per singole lavorazioni che comportino rischi specifici;
    14) stabilire le modalità per la determinazione e per l'aggiornamento dei valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica,
        fisica e biologica di cui all'ultimo comma dell'art. 4, anche in relazione alla localizzazione degli impianti;
    15) prevedere le norme transitorie per conseguire condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro esistenti e le provvidenze
        da adottare nei confronti delle piccole e medie aziende per facilitare l'adeguamento degli impianti ai requisiti di sicurezza
        e di igiene previsti dal testo unico;
    16) prevedere il riordinamento degli uffici e servizi della pubblica amministrazione preposti all'esercizio delle funzioni
        riservate allo Stato in materia di sicurezza del lavoro;
    17) garantire il necessario coordinamento fra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni
        e dai comuni al fine di assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale
        nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
    18) definire per quanto concerne le omologazioni:
        a) i criteri direttivi, le modalità e le forme per l'omologazione dei prototipi di serie e degli esemplari unici non di serie dei
            prodotti di cui al precedente numero 6), lettera a), sulla base di specifiche tecniche predeterminate, al fine di garantire
            le necessarie caratteristiche di sicurezza;
        b) i requisiti costruttivi dei prodotti da omologare;
        c) le procedure e le metodologie per i controlli di conformità dei prodotti al tipo omologato. Le norme delegate
            determinano le sanzioni per i casi di inosservanza delle disposizioni contenute nel testo unico, da graduare in
            relazione alla gravità delle violazioni e comportanti comunque, nei casi più gravi, l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda
            fino a lire 10 milioni. Sono escluse dalla delega le norme in materia di prevenzione contro gli infortuni relative:
            all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dalle ferrovie dello Stato, all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dal
            Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici e all'esercizio della
            navigazione marittima, aerea ed interna; nonché le norme in materia di igiene del lavoro relative al lavoro a bordo delle
            navi mercantili e degli aeromobili.

Art. 25. Prestazioni di cura.

Le prestazioni curative comprendono l'assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica.
Le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in forma ambulatoriale che
domiciliare. L'assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio
sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino. La scelta del medico di fiducia
deve avvenire fra i sanitari di cui al comma precedente. Il rapporto fiduciario può cessare in ogni momento, a richiesta
dell'assistito o del medico; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere motivata. Le prestazioni medico-specialistiche, ivi
comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli ambulatori e i presidi delle unità
sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge . Le stesse
prestazioni possono essere fornite da gabinetti specialistici, da ambulatori e da presidi convenzionati ai sensi della presente
legge . L'utente può accedere agli ambulatori e strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio per le quali, nel termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la richiesta di accesso
alle prestazioni stesse. In tal caso l'unità sanitaria locale rilascia immediatamente l'autorizzazione con apposita annotazione
sulla richiesta stessa. L'autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni il cui costo, in base alla
normativa vigente, è a totale carico dell'assistito . Nei casi di richiesta urgente motivata da parte del medico in relazione a
particolari condizioni di salute del paziente, il mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture pubbliche
di cui al sesto comma equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture convenzionati. In tal caso l'unità
sanitaria locale appone sulla richiesta la relativa annotazione . Le unità sanitarie locali attuano misure idonee a garantire che
le prestazioni urgenti siano erogate con priorità nell'ambito delle loro strutture . Le prestazioni specialistiche possono essere
erogate anche al domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri . I presidi di diagnostica
strumentale e di laboratorio devono rispondere ai requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione
funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema tipo emanato ai
sensi del primo comma dell'art. 5 della presente legge . L'assistenza ospedaliera è prestata di norma attraverso gli ospedali
pubblici e gli altri istituti convenzionati esistenti nel territorio della regione di residenza dell'utente. Nell'osservanza del principio
della libera scelta del cittadino al ricovero presso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati, la legge regionale, in
rapporto ai criteri di programmazione stabiliti nel piano sanitario nazionale, disciplina i casi in cui è ammesso il ricovero in
ospedali pubblici, in istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori del proprio territorio,
nonché i casi nei quali potranno essere consentite forme straordinarie di assistenza indiretta.

Art. 26. Prestazioni di riabilitazione.

Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria
locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella
regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema
tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (13/b). Sono altresì garantite le prestazioni
protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3. Con decreto del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua
revisione periodica (13/c).

Art. 27. Strumenti informativi.

Le unità sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati
caratteristici principali sulla salute dell'assistito esclusi i provvedimenti relativi a trattamenti sanitari obbligatori di cui al
successivo articolo 33. L'unità sanitaria locale provvede alla compilazione ed all'aggiornamento del libretto sanitario personale,
i cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto professionale. Tali dati conservano valore ai fini dell'anamnesi richiesta dalla
visita di leva. Nel libretto sanitario sono riportati a cura della sanità militare gli accertamenti e le cure praticate durante il
servizio di leva. Il libretto è custodito dall'interessato o da chi esercita la potestà o la tutela e può essere richiesto solo dal
medico nell'esclusivo interesse della protezione della salute dell'intestatario. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, è approvato il modello del libretto sanitario personale comprendente le indicazioni relative
all'eventuale esposizione a rischi in relazione alle condizioni di vita e di lavoro. Con lo stesso provvedimento sono determinate
le modalità per la graduale distribuzione a tutti i cittadini del libretto sanitario, a partire dai nuovi nati. Con decreto del Ministro
della sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi
maggiormente rappresentative e le associazioni dei datori di lavoro, vengono stabiliti i criteri in base ai quali, con le modalità di
adozione e di gestione previste dalla contrattazione collettiva, saranno costituiti i registri dei dati ambientali e biostatistici, allo
scopo di pervenire ai modelli uniformi per tutto il territorio nazionale. I dati complessivi derivanti dai suindicati strumenti
informativi, facendo comunque salvo il segreto professionale, vengono utilizzati a scopo epidemiologico dall'Istituto superiore di
sanità oltre che per l'aggiornamento ed il miglioramento dell'attività sanitaria da parte delle unità sanitarie locali, delle regioni e
del Ministero della sanità.

Art. 28. Assistenza farmaceutica.

L'unità sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di
cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e 48. Gli assistiti possono
ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di
preparati galenici e di specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale. L'unità
sanitaria locale, i suoi presidi e servizi, compresi quelli di cui all'articolo 18, e gli istituti ed enti convenzionati di cui ai
successivi articoli 41, 42, 43, possono acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui al secondo comma per la
distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in
tutti gli altri presidi sanitari. La legge regionale disciplina l'acquisto di detti medicinali e del restante materiale sanitario da
parte delle unità sanitarie locali e dei loro presidi e servizi, nonché il coordinamento dell'attività delle farmacie comunali con i
servizi dell'unità sanitaria locale.

Art. 29. Disciplina dei farmaci.

La produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate secondo criteri coerenti con gli obiettivi del servizio
sanitario nazionale, con la funzione sociale del farmaco e con la prevalente finalità pubblica della produzione. Con legge dello
Stato sono dettate norme:
a) per la disciplina dell'autorizzazione alla produzione e alla immissione in commercio dei farmaci, per i controlli di qualità e
    per indirizzare la produzione farmaceutica alle finalità del servizio sanitario nazionale;
b) per la revisione programmata delle autorizzazioni già concesse per le specialità medicinali in armonia con le norme a tal
    fine previste dalle direttive della Comunità economica europea;
c) per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una corretta metodologia per la valutazione dei costi;
d) per la individuazione dei presidi autorizzati e per la definizione delle modalità della sperimentazione clinica precedente
    l'autorizzazione alla immissione in commercio;
e) per la brevettabilità dei farmaci;
 f) per definire le caratteristiche e disciplinare la immissione in commercio dei farmaci da banco;
g) per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici;
h) per la revisione e la pubblicazione periodica della farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, in armonia con le norme
    previste dalla farmacopea europea di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n. 752 .

Art. 30. Prontuario farmaceutico.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva con proprio decreto il prontuario terapeutico del servizio
sanitario nazionale, previa proposta di un comitato composto: dal Ministro della sanità, che lo presiede; dal direttore generale
del servizio farmaceutico del Ministero della sanità; dal direttore dell'Istituto superiore di sanità; dai direttori dei laboratori di
farmacologia e di chimica del farmaco dell'Istituto superiore di sanità; da sette esperti designati dal Ministro della sanità, scelti
fra docenti universitari di farmacologia, di chimica farmaceutica o materie affini, di patologia o clinica medica e fra medici e
farmacisti dipendenti o convenzionati con le strutture del servizio sanitario nazionale; da un rappresentante del Ministero
dell'industria, commercio e artigianato; da due esperti di economia sanitaria designati dal Ministro della sanità, su proposta
del Consiglio nazionale delle ricerche; da cinque esperti della materia designati dalle regioni. Essi vengono scelti dal
Presidente del Consiglio dei ministri tra gli esperti designati uno ciascuno dalle regioni, e per quanto concerne la regione
Trentino-Alto Adige, uno dalla provincia di Trento e uno dalla provincia di Bolzano. Il comitato di cui al precedente comma è
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, ed è rinnovato ogni tre
anni. Il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale deve uniformarsi ai principi dell'efficacia terapeutica,
dell'economicità del prodotto, della semplicità e chiarezza nella classificazione dell'esclusione dei prodotti da banco. Il
Ministro della sanità provvede entro il 31 dicembre di ogni anno ad aggiornare il prontuario terapeutico con la procedura di cui
al primo comma. Fino all'approvazione del prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale di cui al presente articolo,
resta in vigore il prontuario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge
17 agosto 1974, n. 386 (15/a).

Art. 31. Pubblicità ed informazione scientifica sui farmaci.

Al servizio sanitario nazionale spettano compiti di informazione scientifica sui farmaci e di controllo sull'attività di informazione
scientifica delle imprese titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci. È vietata ogni forma di
propaganda e di pubblicità presso il pubblico dei farmaci sottoposti all'obbligo della presentazione di ricetta medica e
comunque di quelli contenuti nel prontuario terapeutico approvato ai sensi dell'articolo 30. Sino all'entrata in vigore della nuova
disciplina generale dei farmaci di cui all'articolo 29, il Ministro della sanità determina con proprio decreto i limiti e le modalità
per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli indicati nel precedente comma, tenuto conto
degli obiettivi di educazione sanitaria di cui al comma successivo e delle direttive in materia della Comunità economica
europea. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, viste le proposte delle regioni, tenuto conto delle
direttive comunitarie e valutate le osservazioni e proposte che perverranno dall'Istituto superiore di sanità e dagli istituti
universitari e di ricerca, nonché dall'industria farmaceutica, predispone un programma pluriennale per l'informazione scientifica
sui farmaci, finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la regolamentazione del predetto servizio
e dell'attività degli informatori scientifici. Nell'ambito del programma di cui al precedente comma, le unità sanitarie locali e le
imprese di cui al primo comma, nel rispetto delle proprie competenze, svolgono informazione scientifica sotto il controllo del
Ministero della sanità. Il programma per l'informazione scientifica deve, altresì, prevedere i limiti e le modalità per la fornitura ai
medici chirurghi di campioni gratuiti di farmaci.

Art. 32. Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria.

Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di
polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge
regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di
polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli
ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime
materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con
efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.
Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti le
attività di istituto delle forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle
competenti autorità. Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela
dell'ordine pubblico.

Art. 33. Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori.

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente
previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori,
secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto
possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono
disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. Gli
accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la
degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai
precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di
chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le
iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità. Nel corso del trattamento
sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno. Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta
di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. Sulle
richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo
stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.

Art. 34. Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale.

La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute,
disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla
salute mentale. Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone
affette da malattia mentale. Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma
dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma. Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale
può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da
richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le
circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone
il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta
di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a
quanto previsto nel presente comma. Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali
generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale
comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui
al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.

Art. 35. Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza
ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale.

Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da
emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui
all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo
comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte
le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il
provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del
trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. Se il provvedimento di cui al primo comma del
presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al
sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il
provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data
comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto. Nei casi in cui il trattamento sanitario
obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio
psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto
il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo
comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso. Il sanitario di cui al comma
precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la
cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta
impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne
dà notizia al giudice tutelare. Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono
occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo. La omissione delle comunicazioni di cui al primo,
quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che
non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio. Chi è sottoposto a trattamento sanitario
obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento
convalidato dal giudice tutelare. Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo