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TITOLO I Il servizio sanitario nazionale
Capo I Principi ed obiettivi
Capo II Competenze e strutture
Capo III Prestazioni e funzioni
Capo IV PersonaleCapo V Controlli, contabilità e finanziamento
TITOLO II Procedure di programmazione e di attuazione del servizio sanitario nazionale
TITOLO III Norme transitorie e finali
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TITOLO I
Il servizio sanitario nazionale
Capo I Principi ed obiettivi
Art. 1. I princìpi.
La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante
il servizio sanitario
nazionale. La tutela della salute
fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della
persona umana. Il
servizio sanitario nazionale è
costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle
attività destinati alla
promozione, al mantenimento ed al
recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza
distinzione di
condizioni individuali o sociali e
secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del
servizio.
L'attuazione del servizio sanitario
nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali,
garantendo la
partecipazione dei cittadini. Nel
servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento
con le attività e
con gli interventi di tutti gli
altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale
attività comunque incidenti
sullo stato di salute degli
individui e della collettività. Le associazioni di volontariato possono
concorrere ai fini istituzionali del
servizio sanitario nazionale nei
modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.
Art. 2. Gli obiettivi.
Il conseguimento delle finalità
di cui al precedente articolo è assicurato mediante:
1) la formazione di una moderna
coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino
e delle
comunità;
2) la prevenzione delle malattie e
degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
3) la diagnosi e la cura degli
eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di
invalidità e di inabilità somatica e psichica;
5) la promozione e la salvaguardia
della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;
6) l'igiene degli alimenti, delle
bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che
attengono alla salute
dell'uomo, nonché la
prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo
della loro alimentazione
integrata e medicata;
7) una disciplina della
sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci
e dell'informazione
scientifica sugli stessi
diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità
del prodotto;
8) la formazione professionale e
permanente nonché l'aggiornamento scientifico culturale del personale del
servizio sanitario
nazionale. Il servizio
sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue:
a) il superamento degli
squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese;
b) la sicurezza del lavoro, con
la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed
eliminare
condizioni pregiudizievoli
alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli
strumenti ed i servizi
necessari;
c) le scelte responsabili e
consapevoli di procreazione e la tutela della maternità e dell'infanzia, per
assicurare la riduzione
dei fattori di rischio
connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per
la madre e la riduzione
del tasso di patologia e di
mortalità perinatale ed infantile;
d) la promozione della salute
nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli
istituti di
istruzione pubblica e
privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con
ogni mezzo
l'integrazione dei soggetti
handicappati;
e) la tutela sanitaria delle
attività sportive;
f) la tutela della salute
degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che
possono concorrere alla loro
emarginazione;
g) la tutela della salute
mentale privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici
nei servizi sanitari
generali in modo da
eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione pur nella specificità
delle misure
terapeutiche, e da favorire
il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici; [h) la
identificazione e la
eliminazione delle cause
degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo] (2/a).
Capo II Competenze e strutture
Art. 3. Programmazione di obiettivi e di prestazioni sanitarie.
Lo Stato, nell'ambito della
programmazione economica nazionale, determina, con il concorso delle regioni,
gli obiettivi della
programmazione sanitaria nazionale.
La legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale di
cui
all'articolo 53, fissa i livelli
delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i
cittadini.
Art. 4. Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale.
Con legge dello Stato sono
dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per
tutto il territorio
nazionale e stabilite le relative
sanzioni penali, particolarmente in materia di:
1) inquinamento dell'atmosfera,
delle acque e del suolo;
2) igiene e sicurezza in
ambienti di vita e di lavoro;
3) omologazione, per fini
prevenzionali, di macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di
protezione;
4) tutela igienica degli
alimenti e delle bevande;
5) ricerca e sperimentazione
clinica e sperimentazione sugli animali;
6) raccolta, frazionamento,
conservazione e distribuzione del sangue umano. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei
ministri, su proposta del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono fissati e
periodicamente
sottoposti a revisione i
limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di
esposizione relativi ad
inquinamenti di natura
chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro,
abitativi e
nell'ambiente esterno.
Art. 5. Indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali.
La funzione di indirizzo e
coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria,
attinente ad esigenze di
carattere unitario, anche con
riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze
di rigore e di
efficacia della spesa sanitaria
nonché agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta
allo Stato e viene
esercitata, fuori dei casi in cui
si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni
del Consiglio dei
ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale.
Fuori dei casi in cui si provveda
con legge o con atto avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al
precedente
comma può essere delegato di volta
in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la
programmazione
economica (CIPE), per la
determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al
Presidente del
Consiglio dei ministri, d'intesa
con il Ministro della sanità quando si tratti di affari particolari. Il Ministro
della sanità esercita le
competenze attribuitegli dalla
presente legge ed emana le direttive concernenti le attività delegate alle
regioni. In caso di
persistente inattività degli organi
regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattività relativa
alle materie delegate
riguardi adempimenti da svolgersi
entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli
interventi, il Consiglio
dei ministri, su proposta del
Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione
dell'amministrazione
regionale. Il Ministro della sanità
e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a
richiesta ogni notizia
utile allo svolgimento delle
proprie funzioni.
Art. 6. Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato
le funzioni amministrative concernenti:
a) i rapporti internazionali e
la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia
veterinaria;
l'assistenza sanitaria ai
cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli
apolidi, nei limiti ed alle
condizioni previste da
impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;
b) la profilassi delle malattie
infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o
misure
uarantenarie, nonché gli
interventi contro le epidemie e le epizoozie;
c) la produzione, la
registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione
concernenti i prodotti chimici
usati in medicina, i
preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialità medicinali, i
vaccini, gli immunomodulatori
cellulari e virali, i
sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi
sanitari e medico-chirurgici ed i
prodotti assimilati anche
per uso veterinario;
d) la coltivazione, la
produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso,
l'esportazione, l'importazione, il
transito, l'acquisto, la
vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le
attribuzioni già
conferite alle regioni
dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685 ;
e) la produzione, la
registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima
infanzia e la cosmesi;
f) l'elencazione e la
determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi
nella lavorazione degli
alimenti e delle bevande e
nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione
delle
caratteristiche
igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a contenere e
conservare sostanze alimentari e
bevande, nonché degli
oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;
g) gli standars dei prodotti
industriali;
h) la determinazione di indici
di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;
i) la produzione, la
registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di
energia capaci di
alterare l'equilibrio
biologico ed ecologico; k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia
termoelettrica e nucleare e
sulla produzione, il
commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di
cadavere, la loro utilizzazione e il trapianto di organi limitatamente alle
funzioni di cui alla legge 2
dicembre 1975, n. 644 ;
m) la disciplina generale del
lavoro e della produzione ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e
delle malattie
professionali;
n) l'omologazione di macchine,
di impianti e di mezzi personali di protezione;
o) l'Istituto superiore di
sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519 , ed alla
presente legge;
p) l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro secondo le norme previste dalla presente
legge;
q) la fissazione dei requisiti
per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le
disposizioni generali per
la durata e la conclusione
dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle
scuole, nonché dei
requisiti per l'esercizio
delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie;
r) il riconoscimento e la
equiparazione dei servizi sanitari prestati in Italia e all'estero dagli
operatori sanitari ai fini
dell'ammissione ai concorsi
e come titolo nei concorsi stessi;
s) gli ordini e i collegi
professionali;
t) il riconoscimento delle
proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicità relativa
alla loro utilizzazione a
scopo sanitario;
u) la individuazione delle
malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio
nazionale, sono disposti
l'obbligo di abbattimento
e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o
di contaminazione; la
determinazione degli
interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti
all'impiego dei principi attivi,
degli additivi e delle
sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione
zootecnica, nonché
quelle relative alla
produzione e la commercializzazione di questi ultimi prodotti; v)
l'organizzazione sanitaria militare; z) i
servizi sanitari istituiti
per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia
e per il Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
relativi all'accertamento
tecnico-sanitario delle
condizioni del personale dipendente.
Art. 7. Funzioni delegate alle regioni.
È delegato alle regioni
l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la profilassi delle malattie
infettive e diffusive, di cui al precedente articolo 6 lettera b);
b) l'attuazione degli adempimenti
disposti dall'autorità sanitaria statale ai sensi della lettera u) del
precedente articolo 6;
c) i controlli della produzione,
detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze
pericolose;
d) il controllo dell'idoneità dei
locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive
naturali ed
artificiali e di apparecchi
generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività
ambientale;
e) i controlli sulla produzione e
sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la
cosmesi. Le
regioni provvedono
all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni
obbligato e in base ad un
programma concordato con il
Ministero della sanità. Il Ministero della sanità provvede, se necessario, alla
costituzione ed
alla conservazione di scorte di
sieri, di vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di uso non
ricorrente, da destinare alle
regioni per esigenze
particolari di profilassi e cura delle malattie infettive, diffusive e
parassitarie. Le regioni esercitano le
funzioni delegate di cui al
presente articolo mediante sub-delega ai comuni. In relazione alle funzioni
esercitate dagli uffici
di sanità marittima, aerea e di
frontiera e dagli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto, il
Governo è delegato ad
emanare, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per ristrutturare
e potenziare i relativi
uffici nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) si procederà ad una nuova
distribuzione degli uffici nel territorio, anche attraverso la costituzione di
nuovi uffici, in modo
da attuare il più
efficiente ed ampio decentramento delle funzioni;
b) in conseguenza, saranno
rideterminate le dotazioni organiche dei posti previsti dalla Tabella XIX,
quadri B, C e D,
allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , nonché le dotazioni
organiche dei ruoli delle
carriere direttive, di
concetto, esecutive, ausiliarie e degli operatori, prevedendo, per la copertura
dei posti vacanti,
concorsi a base regionale.
L'esercizio della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel quarto
comma, in deroga
all'articolo 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , si attua a partire dal
1° gennaio 1981 .
Art. 8. Consiglio sanitario nazionale.
È istituito il Consiglio
sanitario nazionale con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del
Governo per la
determinazione delle linee generali
della politica sanitaria nazionale e per l'elaborazione e l'attuazione del piano
sanitario
nazionale. Il Consiglio è sentito
obbligatoriamente in ordine ai programmi globali di prevenzione anche primaria,
alla
determinazione dei livelli di
prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma
dell'articolo 3 e alla
ripartizione degli stanziamenti di
cui all'articolo 51, nonché alle fasi di attuazione del servizio sanitario
nazionale e alla
programmazione del fabbisogno di
personale sanitario necessaria alle esigenze del servizio sanitario nazionale.
Esso
predispone una relazione annuale
sullo stato sanitario del paese, sulla quale il Ministro della sanità riferisce
al Parlamento
entro il 31 marzo di ogni anno. Il
Consiglio sanitario nazionale, nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, su
proposta del Ministro della sanità,
per la durata di un quinquennio, è presieduto dal Ministro della sanità ed è
composto:
a) da un rappresentante per
ciascuna regione e, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, da un
rappresentante
della provincia di Trento e
da un rappresentante della provincia di Bolzano;
b) da tre rappresentanti del
Ministero della sanità e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti
Ministeri: lavoro e
previdenza sociale;
pubblica istruzione; interno; difesa; tesoro; bilancio e programmazione
economica; agricoltura e
foreste; industria,
commercio e artigianato; marina mercantile; da un rappresentante designato dal
Ministro per il
coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
c) dal direttore dell'Istituto
superiore di sanità, dal direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro,
da un rappresentante del
Consiglio nazionale delle ricerche e da dieci esperti in materia sanitaria
designati dal CNEL,
tenendo presenti i criteri
di rappresentatività e competenze funzionali al servizio sanitario nazionale.
Per ogni membro
effettivo deve essere
nominato, con le stesse modalità sopra previste, un membro supplente che
subentra in caso di
assistenza o impedimento
del titolare. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un vicepresidente.
L'articolazione in
sezioni, le modalità di
funzionamento e le funzioni di segreteria del Consiglio sono disciplinate con
regolamento emanato
dal Ministro della sanità,
sentito il Consiglio stesso.
Art. 9. Istituto superiore di sanità.
L'Istituto superiore di sanità è
organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale dotato di strutture
e ordinamenti
particolari e di autonomia
scientifica. Esso dipende dal Ministro della sanità e collabora con le unità
sanitarie locali, tramite le
regioni, e con le regioni stesse,
su richiesta di queste ultime, fornendo nell'ambito dei propri compiti
istituzionali le
informazioni e le consulenze
eventualmente necessarie. Esso esplica attività di consulenza nelle materie di
competenza dello
Stato, di cui al precedente
articolo 6 della presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere
g), k), m) e n). Le
modalità della collaborazione delle
regioni con l'Istituto superiore di sanità sono disciplinate nell'ambito
dell'attività governativa
di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 5. L'Istituto per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali,
ha facoltà di
accedere agli impianti produttivi
nonché ai presidi e servizi sanitari per compiervi gli accertamenti e i
controlli previsti
dall'articolo 1 della legge 7
agosto 1973, n. 519 . Tale facoltà è inoltre consentita all'Istituto su
richiesta delle regioni. L'Istituto,
in attuazione di un programma
predisposto dal Ministro della sanità, organizza, in collaborazione con le
regioni, le università e
le altre istituzioni pubbliche a
carattere scientifico, corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di
sanità pubblica
per gli operatori sanitari con
esclusione del personale tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed
aggiorna
periodicamente l'Inventario
nazionale delle sostanze chimiche corredato dalle caratteristiche
chimico-fisiche e tossicologiche
necessarie per la valutazione del
rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente; predispone i propri
programmi di
ricerca tenendo conto degli
obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle proposte avanzate
dalle regioni. Tali
programmi sono approvati dal
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. L'Istituto
svolge l'attività di ricerca
avvalendosi degli istituti pubblici
a carattere scientifico e delle altre istituzioni pubbliche operanti nel
settore; possono inoltre
esser chiamati a collaborare
istituti privati di riconosciuto valore scientifico. [Con decreto del Ministro
della sanità, di concerto
con il Ministro del tesoro,
verranno determinati gli organici e i contingenti dell'Istituto superiore di
sanità] .
Art. 10. L'organizzazione territoriale.
Alla gestione unitaria della
tutela della salute si provvede in modo uniforme sull'intero territorio
nazionale mediante una rete
completa di unità sanitarie locali.
L'unità sanitaria locale è il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi
dei comuni, singoli
o associati, e delle comunità
montane i quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del
servizio sanitario
nazionale di cui alla presente
legge. Sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale i comuni, singoli o
associati, o le
comunità montane articolano le
unità sanitarie locali in distretti sanitari di base, quali strutture
tecnico-funzionali per
l'erogazione dei servizi di primo
livello e di pronto intervento.
Art. 11. Competenze regionali.
Le regioni esercitano le
funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera nel
rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato ed esercitano le funzioni amministrative proprie o loro delegate. Le
leggi regionali
devono in particolare conformarsi
ai seguenti principi:
a) coordinare l'intervento
sanitario con gli interventi negli altri settori economici, sociali e di
organizzazione del territorio di
competenza delle regioni;
b) unificare l'organizzazione
sanitaria su base territoriale e funzionale adeguando la normativa alle esigenze
delle singole
situazioni regionali;
c) assicurare la corrispondenza
tra costi dei servizi e relativi benefici. Le regioni svolgono la loro attività
secondo il metodo
della programmazione
pluriennale e della più ampia partecipazione democratica, in armonia con le
rispettive norme
statutarie. A tal fine,
nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari
regionali, previa
consultazione degli enti
locali, delle università presenti nel territorio regionale, delle organizzazioni
maggiormente
rappresentative delle forze
sociali e degli operatori della sanità, nonché degli organi della sanità
militare territoriale
competenti. Con questi
ultimi le regioni possono concordare:
a) l'uso delle strutture
ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamità,
epidemie e per altri scopi
che si ritengano
necessari;
b) l'uso dei servizi di
prevenzione delle unità sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento
delle condizioni
igienico-sanitarie dei
militari. Le regioni, sentiti i comuni interessati, determinano gli ambiti
territoriali delle unità
sanitarie locali, che
debbono coincidere con gli ambiti territoriali di gestione dei servizi sociali.
All'atto della
determinazione degli
ambiti di cui al comma precedente, le regioni provvedono altresì ad adeguare la
delimitazione dei
distretti scolastici e
di altre unità di servizio in modo che essi, di regola, coincidano.
Art. 12. Attribuzione delle province.
Fino all'entrata in vigore della
legge di riforma delle autonomie locali spetta alle province approvare,
nell'ambito dei piani
sanitari regionali, la
localizzazione dei presidi e servizi sanitari ed esprimere parere sulle
delimitazioni territoriali di cui al
quinto comma del precedente
articolo 11.
Art. 13. Attribuzione dei comuni.
Sono attribuite ai comuni tutte
le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che
non siano
espressamente riservate allo Stato
ed alle regioni. I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in
forma singola o
associata mediante le unità
sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale
autorità sanitaria locale. I
comuni, singoli o associati,
assicurano, anche con riferimento alla L. 8 aprile 1976, n. 278 , e alle leggi
regionali, la più ampia
partecipazione degli operatori
della sanità, delle formazioni sociali esistenti sul territorio, dei
rappresentanti degli interessi
originari definiti ai sensi della
L. 12 febbraio 1968, n. 132 , e dei cittadini, a tutte le fasi della
programmazione dell'attività delle
unità sanitarie locali e alla
gestione sociale dei servizi sanitari, nonché al controllo della loro
funzionalità e rispondenza alle
finalità del servizio sanitario
nazionale agli obiettivi dei piani sanitari triennali delle regioni di cui
all'art. 55. Disciplinano inoltre,
anche ai fini dei compiti di
educazione sanitaria propri dell'unità sanitaria locale, la partecipazione degli
utenti direttamente
interessati all'attuazione dei
singoli servizi.
Art. 14. Unità sanitarie locali.
L'ambito territoriale di
attività di ciascuna unità sanitaria locale è delimitato in base a gruppi di
popolazione di regola compresi
tra 50.000 e 200.000 abitanti,
tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della
zona. Nel caso di
aree a popolazione particolarmente
concentrata o sparsa e anche al fine di consentire la coincidenza con un
territorio
comunale adeguato, sono consentiti
limiti più elevati o, in casi particolari, più ristretti. Nell'ambito delle
proprie competenze,
l'unità sanitaria locale provvede
in particolare:
a) all'educazione sanitaria;
b) [all'igiene dell'ambiente]
(11/a);
c) alla prevenzione individuale
e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria
materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla
procreazione cosciente e
responsabile;
e) all'igiene e medicina
scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e
grado;
f) all'igiene e medicina del
lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali;
g) alla medicina dello sport e
alla tutela sanitaria delle attività sportive;
h) all'assistenza
medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
i) all'assistenza
medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le
malattie fisiche e psichiche;
l) all'assistenza ospedaliera
per le malattie fisiche e psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all'assistenza farmaceutica
e alla vigilanza sulle farmacie;
o) all'igiene della produzione,
lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla
polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali
destinati ad alimentazione
umana, sugli impianti di
macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale,
sull'alimentazione
zootecnica e sulle malattie
trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità
animale, sui
farmaci di uso veterinario;
q) agli accertamenti, alle
certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio
sanitario nazionale,
con esclusione di quelle
relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6.
Art. 15. Struttura e funzionamento delle unità sanitarie locali.
L'unità sanitaria locale, di cui
all'articolo 10, secondo comma, della presente legge, è una struttura operativa
dei comuni,
singoli o associati, e delle
comunità montane. Organi della unità sanitaria locale sono:
1) l'assemblea generale (11/b);
2) il comitato di gestione e il
suo presidente (11/b);
3) il collegio dei revisori,
composto di tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro e uno
dalla regione (11/c).
La legge regionale disciplina i
compiti e le modalità di funzionamento del collegio (11/c). Il collegio dei
revisori è tenuto a
sottoscrivere i rendiconti di cui
all'art. 50, secondo comma, e a redigere una relazione trimestrale sulla
gestione
amministrativo-contabile delle
unità sanitarie locali da trasmettere alla regione e ai Ministeri della sanità e
del tesoro (11/c).
L'assemblea generale è costituita:
a) dal consiglio comunale se
l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello del comune
o di parte di esso;
b) dall'assemblea generale
dell'associazione dei comuni, costituita ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 27
luglio 1977, n. 616
(11/d), se l'ambito
territoriale dell'unità sanitaria locale corrisponde a quello complessivo dei
comuni associati;
c) dall'assemblea generale
della comunità montana se il suo ambito territoriale coincide con quello
dell'unità sanitaria
locale. Qualora il
territorio dell'unità sanitaria locale comprenda anche comuni non facenti parte
della comunità montana,
l'assemblea sarà integrata
da rappresentanti di tali comuni. In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278
(11/e), il
comune può stabilire forme
di partecipazione dei consigli circoscrizionali dell'attività delle unità
sanitarie locali e quando
il territorio di queste
coincide con quello delle circoscrizioni può attribuire ai consigli
circoscrizionali poteri che gli sono
conferiti dalla presente
legge. L'assemblea generale dell'associazione dei comuni di cui alla lettera b)
del presente
articolo è formata da
rappresentanti dei comuni associati, eletti con criteri di proporzionalità. Il
numero dei rappresentanti
viene determinato con legge
regionale. La legge regionale detta norme per assicurare forme di preventiva
consultazione
dei singoli comuni sulle
decisioni di particolare rilievo dell'associazione dei comuni. L'assemblea
generale elegge, con
voto limitato, il comitato
di gestione, il quale nomina il proprio presidente. Il comitato di gestione
compie tutti gli atti di
amministrazione dell'unità
sanitaria locale. Gli atti relativi all'approvazione dei bilanci e dei conti
consuntivi, dei piani e
programmi che impegnino più
esercizi, della pianta organica del personale, dei regolamenti, delle
convenzioni, sono
predisposti dal comitato di
gestione e vengono approvati dalle competenti assemblee generali. Le competenze
del
comitato di gestione e del
suo presidente sono attribuite rispettivamente, alla giunta e al presidente
della comunità
montana, quando il
territorio di questa coincide con l'ambito territoriale dell'unità sanitaria
locale. La legge regionale detta
norme per l'organizzazione,
la gestione e il funzionamento delle unità sanitarie locali e loro servizi e, in
particolare per:
1) assicurare l'autonomia
tecnico-funzionale dei servizi dell'unità sanitaria locale, il loro
coordinamento e la
partecipazione degli
operatori, anche mediante l'istituzione di specifici organi di consultazione
tecnica;
2) prevedere un ufficio di
direzione dell'unità sanitaria locale, articolato distintamente per le
responsabilità sanitaria ed
amministrativa e
collegiale preposto all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di
tutti i servizi e alla
direzione del
personale. Per il personale preposto all'ufficio di direzione dell'unità
sanitaria locale le norme delegate di
cui al terzo comma del
successivo articolo 47, devono prevedere specifici requisiti di professionalità
e di esperienza in
materia di tutela della
salute e di organizzazione sanitaria;
3) predisporre bilanci e
conti consuntivi da parte delle unità sanitarie locali, secondo quanto previsto
dal primo comma
dell'articolo 50;
4) emanare il regolamento
organico del personale dell'unità sanitaria locale e le piante organiche dei
diversi presidi e
servizi, anche con
riferimento alle norme di cui all'articolo 47;
5) predisporre
l'organizzazione e la gestione dei presidi e dei servizi multizonali di cui al
successivo articolo 18, fermo il
principio dell'intesa
con i comuni interessati. Il segretario della comunità montana assolve anche
alle funzioni di
segretario per gli atti
svolti dalla comunità montana in funzione di unità sanitaria locale ai sensi del
terzo comma,
punto c), del presente
articolo (11/f). La legge regionale stabilisce altresì norme per la gestione
coordinata ed
integrata dei servizi
dell'unità sanitaria locale con i servizi sociali esistenti nel territorio.
Art. 16. Servizi veterinari.
La legge regionale stabilisce
norme per il riordino dei servizi veterinari a livello regionale nell'ambito di
ciascuna unità sanitaria
locale o in un ambito territoriale
più ampio, tenendo conto della distribuzione e delle attitudini produttive del
patrimonio
zootecnico, della riproduzione
animale, della dislocazione e del potenziale degli impianti di macellazione, di
lavorazione e di
conservazione delle carni e degli
altri prodotti di origine animale, della produzione dei mangimi e degli
integratori, delle
esigenze della zooprofilassi, della
lotta contro le zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine animale. La
legge regionale
individua anche le relative
strutture multizonali e ne regola il funzionamento ai sensi dell'articolo 18.
Art. 17. Requisiti e struttura interna degli ospedali.
Gli stabilimenti ospedalieri
sono strutture delle unità sanitarie locali, dotate dei requisiti minimi di cui
all'articolo 19, primo
comma, della L. 12 febbraio 1968,
n. 132 . Le Regioni nell'ambito della programmazione sanitaria disciplinano con
legge
l'articolazione dell'ordinamento
degli ospedali in dipartimenti, in base al principio dell'integrazione tra le
divisioni, sezioni e
servizi affini e complementari, a
quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed extra ospedalieri in rapporto
alle esigenze di
definiti ambiti territoriali,
nonché a quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base della
integrazione delle competenze
in modo da valorizzare anche il
lavoro di gruppo. Tale disciplina tiene conto di quanto previsto all'articolo 34
della presente
legge.
Art. 18. Presidi e servizi multizonali.
La legge regionale individua,
nell'ambito della programmazione sanitaria, i presidi e i servizi sanitari
ospedalieri ed
extra-ospedalieri che, per le
finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e
specialistiche, svolgono attività
prevalentemente rivolte a territori
la cui estensione includa più di una unità sanitaria locale e ne disciplina
l'organizzazione. La
stessa legge attribuisce la
gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unità
sanitaria locale nel cui
territorio sono ubicati e
stabilisce norme particolari per definire:
a) il collocamento funzionale
ed il coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle unità sanitarie
locali interessate,
attraverso idonee forme di
consultazione dei rispettivi organi di gestione;
b) gli indirizzi di gestione
dei predetti presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi
idonei ad accertarne
l'efficienza operativa;
c) la tenuta di uno specifico
conto di gestione allegato al conto di gestione generale dell'unità sanitaria
locale competente
per territorio;
d) la composizione dell'organo
di gestione dell'unità sanitaria locale competente per territorio e la sua
eventuale
articolazione in
riferimento alle specifiche esigenze della gestione.
Capo III Prestazioni e funzioni
Art. 19. Prestazioni delle unità sanitarie locali.
Le unità sanitarie locali
provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione
e di medicina legale,
assicurando a tutta la popolazione
i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma
dell'art. 3. Ai cittadini è
assicurato il diritto alla libera
scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione
dei servizi sanitari.
Gli utenti del servizio sanitario
nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso
l'unità sanitaria
locale nel cui territorio hanno la
residenza. Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi
di urgenza o di
temporanea dimora in luogo diverso
da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria
locale. I militari
hanno diritto di accedere ai
servizi di assistenza delle località ove prestano servizio con le modalità
stabilite nei regolamenti di
sanità militare. Gli emigrati, che
rientrino temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di
assistenza della
località in cui si trovano.
Art. 20. Attività di prevenzione.
Le attività di prevenzione
comprendono:
a) la individuazione,
l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di
deterioramento negli ambienti [di
vita e] di lavoro, in
applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il
rispetto dei limiti massimi
inderogabili di cui
all'ultimo comma dell'articolo 4, nonché al fine della tenuta dei registri di
cui al penultimo comma
dell'articolo 27; i
predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di
macchine, impianti e mezzi di
protezione prodotti,
installati o utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale in attuazione
delle funzioni definite
dall'articolo 14 (12/a);
b) la comunicazione dei dati
accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di
lavoro e di ambiente
di residenza, sia
direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di
una corretta gestione
degli strumenti informativi
di cui al successivo articolo 27, e le rappresentanze sindacali;
c) l'indicazione delle misure
idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti [di
vita e] di lavoro, in
applicazione delle norme di
legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attività delegate ai sensi del
primo comma, lettere
a), b), c), d) ed e)
dell'articolo 7 (12/a);
d) la formulazione di mappe di
rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel
ciclo produttivo e
le loro caratteristiche
tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
e) la profilassi degli eventi
morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;
f) la verifica, secondo le
modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani
urbanistici e dei progetti
di insediamenti industriali
e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto
il profilo
igienico-sanitario e di
difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.
Nell'esercizio delle funzioni ad
esse attribuite per
l'attività di prevenzione le unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla
lettera d) del precedente
comma la tutela del segreto
industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene sia
dei presidi
specialistici multizonali
di cui al successivo articolo 22, sia degli operatori che, nell'ambito delle
loro competenze
tecniche e funzionali,
erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione. Gli interventi di
prevenzione all'interno degli
ambienti di lavoro,
concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed
idonee a tutelare la salute
e l'integrità fisica dei
lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche
norme di legge, sono
effettuati sulla base di
esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore
di lavoro, secondo
le modalità previste dai
contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.
Art. 21. Organizzazione dei servizi di prevenzione.
In relazione agli standards
fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con
decorrenza 1° gennaio 1980, i
compiti attualmente svolti
dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo
sullo stato di salute dei
lavoratori, in applicazione di
quanto disposto dall'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 . Per la tutela
della salute dei lavoratori
[e la salvaguardia dell'ambiente]
le unità sanitarie locali organizzano propri servizi [di igiene ambientale e] di
medicina del
lavoro anche prevedendo, ove essi
non esistano, presidi all'interno delle unità produttive . In applicazione di
quanto disposto
nell'ultimo comma dell'art. 27,
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , spetta al prefetto stabilire su proposta del
presidente della
regione, quali addetti ai servizi
di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al
successivo articolo 22
assumano ai sensi delle leggi
vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle
funzioni ispettive e di
controllo da essi esercitate
relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro. Al
personale di cui al
comma precedente è esteso il potere
d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma,
nonché la
facoltà di diffida prevista
dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 . Contro i provvedimenti adottati dal
personale ispettivo,
nell'esercizio delle funzioni di
cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che
decide, sentite
le organizzazioni dei lavoratori e
dei datori di lavoro. Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione
dell'atto impugnato .
Art. 22. Presidi e servizi multizonali di prevenzione.
La legge regionale, in relazione
alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti industriali ed alle
peculiarità dei processi
produttivi agricoli, artigianali e
di lavoro a domicilio:
a) individua le unità sanitarie
locali in cui sono istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e la
tutela dell'igiene
ambientale e per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
b) definisce le caratteristiche
funzionali e interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;
c) prevede le forme di
coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e
medicina del lavoro di
ciascuna unità sanitaria
locale. I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono
gestiti dall'unità sanitaria
locale nel territorio sono
ubicati, secondo le modalità di cui all'articolo 18.
Art. 23. Delega per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Il Governo è delegato ad
emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministero della sanità, di
concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza
sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste,
un decreto avente
valore di legge ordinaria per la
istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, da porre alle
dipendenze del Ministro della
sanità. Nel suo organo di amministrazione, sono rappresentati i Ministeri del
lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria,
commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste ed i suoi programmi di
attività sono
approvati dal CIPE, su proposta del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale . L'esercizio
della delega deve
uniformarsi ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) assicurare la collocazione
dell'Istituto nel servizio sanitario nazionale per tutte le attività tecnico-
scientifiche e tutte le
funzioni consultive che
riguardano la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul
lavoro;
b) prevedere le attività di
consulenza tecnico-scientifica che competono all'Istituto nei confronti degli
organi centrali dello
Stato preposti ai settori
del lavoro e della produzione. All'istituto sono affidati compiti di ricerca, di
studio, di
sperimentazione e di
elaborazione delle tecniche per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in
stretta connessione con
l'evoluzione tecnologica
degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi,
nonché di
determinazione dei criteri
di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di
macchine, di
impianti, di apparecchi, di
strumenti e di mezzi personali di protezione e dei prototipi. L'Istituto svolge,
nell'ambito delle
proprie attribuzioni
istituzionali, attività di consulenza nelle materie di competenza dello Stato di
cui all'art. 6, lettere g),
i), k), m), n), della
presente legge, e in tutte le materie di competenza dello Stato e collabora con
le unità sanitarie locali
tramite le regioni e con le
regioni stesse, su richieste di queste ultime, fornendo, le informazioni e le
consulenze
necessarie per l'attività
dei servizi di cui agli articoli 21 e 22. Le modalità della collaborazione delle
regioni con l'Istituto
sono disciplinate
nell'ambito dell'attività governativa di indirizzo e di coordinamento di cui
all'articolo 5. L'Istituto ha facoltà
di accedere nei luoghi di
lavoro per compiervi rilevamenti e sperimentazioni per l'assolvimento dei propri
compiti
istituzionali. L'accesso
nei luoghi di lavoro, è inoltre consentito, su richiesta delle regioni, per
l'espletamento dei compiti
previsti dal precedente
comma. L'Istituto organizza la propria attività secondo criteri di
programmazione. I programmi di
ricerca dell'Istituto
relativi alla prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro sono
predisposti tenendo conto degli
obiettivi della
programmazione sanitaria nazionale e delle proposte delle regioni. L'Istituto,
anche ai fini dei programmi di
ricerca e di
sperimentazione, opera in stretto collegamento con l'Istituto superiore di
sanità e coordina le sue attività con
il Consiglio nazionale
delle ricerche e con il Comitato nazionale per l'energia nucleare. Esso si
avvale inoltre della
collaborazione degli
istituti di ricerca delle università e di altre istituzioni pubbliche. Possono
essere chiamati a
collaborare all'attuazione
dei suddetti programmi istituti privati di riconosciuto valore scientifico.
L'Istituto cura altresì i
collegamenti con
istituzioni estere che operano nel medesimo settore. Le qualifiche professionali
del corpo dei tecnici e
ricercatori dell'Istituto e
la sua organizzazione interna, devono mirare a realizzare l'obiettivo delle
unitarietà della azione
di prevenzione nei suoi
aspetti interdisciplinari. L'Istituto collabora alla formazione ed
all'aggiornamento degli operatori dei
servizi di prevenzione
delle unità sanitarie locali. L'Istituto provvede altresì ad elaborare i criteri
per le norme di
prevenzione degli incendi
interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggette ad
omologazione, di concerto
con i servizi di protezione
civile del Ministero dell'interno. Nulla è innovato per quanto concerne le
disposizioni riguardanti
le attività connesse con
l'impiego pacifico dell'energia nucleare.
Art. 24. Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni.
Il Governo è delegato ad
emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità con il
decreto dei Ministri
competenti, un testo unico in
materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro
e della produzione al
fine della prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché in materia di
omologazioni, unificando e
innovando la legislazione vigente
tenendo conto delle caratteristiche della produzione al fine di garantire la
salute e l'integrità
fisica dei lavoratori, secondo i
principi generali indicati nella presente legge. L'esercizio della delega deve
uniformarsi ai
seguenti criteri direttivi:
1) assicurare l'unitarietà
degli obiettivi della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, tenendo
conto anche delle
indicazioni della CEE e
degli altri organismi internazionali riconosciuti;
2) prevedere l'emanazione di
norme per assicurare il tempestivo e costante aggiornamento della normativa ai
progressi
tecnologici e alle
conoscenze derivanti dalla esperienza diretta dei lavoratori;
3) prevedere l'istituzione di
specifici corsi, anche obbligatori, di formazione antinfortunistica e
prevenzionale;
4) prevedere la determinazione
dei requisiti fisici e di età per attività e lavorazioni che presentino
particolare rischio, nonché
le cautele alle quali
occorre attenersi e le relative misure di controllo;
5) definire le procedure per il
controllo delle condizioni ambientali, per gli accertamenti preventivi e
periodici sullo stato di
sicurezza nonché di salute
dei lavoratori esposti a rischio e per l'acquisizione delle informazioni
epidemiologiche al fine
di seguire sistematicamente
l'evoluzione del rapporto salute- ambiente di lavoro;
6) stabilire:
a) gli obblighi e le
responsabilità per la progettazione, la realizzazione, la vendita, il noleggio,
la concessione in uso e
l'impiego di macchine,
componenti e parti di macchine utensili, apparecchiature varie, attrezzature di
lavoro e di
sicurezza, dispositivi
di sicurezza, mezzi personali di protezione, apparecchiature, prodotti e mezzi
protettivi per uso
lavorativo ed extra
lavorativo, anche domestico;
b) i criteri e le modalità
per i collaudi e per le verifiche periodiche dei prodotti di cui alla precedente
lettera a);
7) stabilire i requisiti ai
quali devono corrispondere gli ambienti di lavoro al fine di consentirne
l'agibilità, nonché l'obbligo di
notifica all'autorità
competente dei progetti di costruzione, di ampliamento, di trasformazione e di
modifica di
destinazione di impianti e
di edifici destinati ad attività lavorative, per controllarne la rispondenza
alle condizioni di
sicurezza;
8) prevedere l'obbligo del
datore di lavoro di programmare il processo produttivo in modo che esso risulti
rispondente alle
esigenze della sicurezza
del lavoro, in particolare per quanto riguarda la dislocazione degli impianti e
la determinazione
dei rischi e dei mezzi per
diminuirli;
9) stabilire le procedure di
vigilanza allo scopo di garantire la osservanza delle disposizioni in materia di
sicurezza del
lavoro;
10) stabilire le precauzioni e
le cautele da adottare per evitare l'inquinamento, sia interno che esterno,
derivante da fattori di
nocività chimici, fisici e
biologici;
11) indicare i criteri e le
modalità per procedere, in presenza di rischio grave ed imminente, alla
sospensione dell'attività in
stabilimenti, cantieri o
reparti o al divieto d'uso di impianti, macchine, utensili, apparecchiature
varie, attrezzature e
prodotti, sino alla
eliminazione delle condizioni di nocività o di rischio accertate;
12) determinare le modalità per
la produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e di prodotti
pericolosi;
13) prevedere disposizioni
particolari per settori lavorativi o per singole lavorazioni che comportino
rischi specifici;
14) stabilire le modalità per
la determinazione e per l'aggiornamento dei valori-limite dei fattori di
nocività di origine chimica,
fisica e biologica di cui
all'ultimo comma dell'art. 4, anche in relazione alla localizzazione degli
impianti;
15) prevedere le norme
transitorie per conseguire condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro
esistenti e le provvidenze
da adottare nei confronti
delle piccole e medie aziende per facilitare l'adeguamento degli impianti ai
requisiti di sicurezza
e di igiene previsti dal
testo unico;
16) prevedere il riordinamento
degli uffici e servizi della pubblica amministrazione preposti all'esercizio
delle funzioni
riservate allo Stato in
materia di sicurezza del lavoro;
17) garantire il necessario
coordinamento fra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella
materia dalle regioni
e dai comuni al fine di
assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il
territorio nazionale
nell'applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
18) definire per quanto
concerne le omologazioni:
a) i criteri direttivi, le
modalità e le forme per l'omologazione dei prototipi di serie e degli esemplari
unici non di serie dei
prodotti di cui al
precedente numero 6), lettera a), sulla base di specifiche tecniche
predeterminate, al fine di garantire
le necessarie
caratteristiche di sicurezza;
b) i requisiti costruttivi
dei prodotti da omologare;
c) le procedure e le
metodologie per i controlli di conformità dei prodotti al tipo omologato. Le
norme delegate
determinano le sanzioni
per i casi di inosservanza delle disposizioni contenute nel testo unico, da
graduare in
relazione alla gravità
delle violazioni e comportanti comunque, nei casi più gravi, l'arresto fino a
sei mesi e l'ammenda
fino a lire 10 milioni.
Sono escluse dalla delega le norme in materia di prevenzione contro gli
infortuni relative:
all'esercizio di
servizi ed impianti gestiti dalle ferrovie dello Stato, all'esercizio di servizi
ed impianti gestiti dal
Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici e
all'esercizio della
navigazione marittima,
aerea ed interna; nonché le norme in materia di igiene del lavoro relative al
lavoro a bordo delle
navi mercantili e degli
aeromobili.
Art. 25. Prestazioni di cura.
Le prestazioni curative
comprendono l'assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica,
ospedaliera e farmaceutica.
Le prestazioni medico-generiche,
pediatriche, specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in forma
ambulatoriale che
domiciliare. L'assistenza
medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato
del servizio
sanitario nazionale operante nelle
unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino. La scelta del
medico di fiducia
deve avvenire fra i sanitari di cui
al comma precedente. Il rapporto fiduciario può cessare in ogni momento, a
richiesta
dell'assistito o del medico; in
quest'ultimo caso la richiesta deve essere motivata. Le prestazioni
medico-specialistiche, ivi
comprese quelle di diagnostica
strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli ambulatori e i
presidi delle unità
sanitarie locali di cui l'utente fa
parte, ivi compresi gli istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente
legge . Le stesse
prestazioni possono essere fornite
da gabinetti specialistici, da ambulatori e da presidi convenzionati ai sensi
della presente
legge . L'utente può accedere agli
ambulatori e strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica
strumentale e di
laboratorio per le quali, nel
termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare
la richiesta di accesso
alle prestazioni stesse. In tal
caso l'unità sanitaria locale rilascia immediatamente l'autorizzazione con
apposita annotazione
sulla richiesta stessa.
L'autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni il cui
costo, in base alla
normativa vigente, è a totale
carico dell'assistito . Nei casi di richiesta urgente motivata da parte del
medico in relazione a
particolari condizioni di salute
del paziente, il mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso le
strutture pubbliche
di cui al sesto comma equivale ad
autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture convenzionati. In tal
caso l'unità
sanitaria locale appone sulla
richiesta la relativa annotazione . Le unità sanitarie locali attuano misure
idonee a garantire che
le prestazioni urgenti siano
erogate con priorità nell'ambito delle loro strutture . Le prestazioni
specialistiche possono essere
erogate anche al domicilio
dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri . I
presidi di diagnostica
strumentale e di laboratorio devono
rispondere ai requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e
qualificazione
funzionale del personale, aventi
caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema
tipo emanato ai
sensi del primo comma dell'art. 5
della presente legge . L'assistenza ospedaliera è prestata di norma attraverso
gli ospedali
pubblici e gli altri istituti
convenzionati esistenti nel territorio della regione di residenza dell'utente.
Nell'osservanza del principio
della libera scelta del cittadino
al ricovero presso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati, la
legge regionale, in
rapporto ai criteri di
programmazione stabiliti nel piano sanitario nazionale, disciplina i casi in cui
è ammesso il ricovero in
ospedali pubblici, in istituti
convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori
del proprio territorio,
nonché i casi nei quali potranno
essere consentite forme straordinarie di assistenza indiretta.
Art. 26. Prestazioni di riabilitazione.
Le prestazioni sanitarie dirette
al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche,
psichiche o
sensoriali, dipendenti da qualunque
causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi.
L'unità sanitaria
locale, quando non sia in grado di
fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti
esistenti nella
regione in cui abita l'utente o
anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in
conformità ad uno schema
tipo approvato dal Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (13/b). Sono altresì garantite
le prestazioni
protesiche nei limiti e nelle forme
stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3. Con decreto del
Ministro della
sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed
i criteri per la sua
revisione periodica (13/c).
Art. 27. Strumenti informativi.
Le unità sanitarie locali
forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto sanitario personale. Il
libretto sanitario riporta i dati
caratteristici principali sulla
salute dell'assistito esclusi i provvedimenti relativi a trattamenti sanitari
obbligatori di cui al
successivo articolo 33. L'unità
sanitaria locale provvede alla compilazione ed all'aggiornamento del libretto
sanitario personale,
i cui dati sono rigorosamente
coperti dal segreto professionale. Tali dati conservano valore ai fini
dell'anamnesi richiesta dalla
visita di leva. Nel libretto
sanitario sono riportati a cura della sanità militare gli accertamenti e le cure
praticate durante il
servizio di leva. Il libretto è
custodito dall'interessato o da chi esercita la potestà o la tutela e può essere
richiesto solo dal
medico nell'esclusivo interesse
della protezione della salute dell'intestatario. Con decreto del Ministro della
sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, è
approvato il modello del libretto sanitario personale comprendente le
indicazioni relative
all'eventuale esposizione a rischi
in relazione alle condizioni di vita e di lavoro. Con lo stesso provvedimento
sono determinate
le modalità per la graduale
distribuzione a tutti i cittadini del libretto sanitario, a partire dai nuovi
nati. Con decreto del Ministro
della sanità, sentiti il Consiglio
sanitario nazionale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed
autonomi
maggiormente rappresentative e le
associazioni dei datori di lavoro, vengono stabiliti i criteri in base ai quali,
con le modalità di
adozione e di gestione previste
dalla contrattazione collettiva, saranno costituiti i registri dei dati
ambientali e biostatistici, allo
scopo di pervenire ai modelli
uniformi per tutto il territorio nazionale. I dati complessivi derivanti dai
suindicati strumenti
informativi, facendo comunque salvo
il segreto professionale, vengono utilizzati a scopo epidemiologico
dall'Istituto superiore di
sanità oltre che per
l'aggiornamento ed il miglioramento dell'attività sanitaria da parte delle unità
sanitarie locali, delle regioni e
del Ministero della sanità.
Art. 28. Assistenza farmaceutica.
L'unità sanitaria locale eroga
l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti
pubblici e le farmacie di
cui sono titolari i privati, tutte
convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e 48. Gli
assistiti possono
ottenere dalle farmacie di cui al
precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la
fornitura di
preparati galenici e di specialità
medicinali compresi nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale.
L'unità
sanitaria locale, i suoi presidi e
servizi, compresi quelli di cui all'articolo 18, e gli istituti ed enti
convenzionati di cui ai
successivi articoli 41, 42, 43,
possono acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui al secondo
comma per la
distribuzione agli assistiti nelle
farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali,
negli ambulatori e in
tutti gli altri presidi sanitari.
La legge regionale disciplina l'acquisto di detti medicinali e del restante
materiale sanitario da
parte delle unità sanitarie locali
e dei loro presidi e servizi, nonché il coordinamento dell'attività delle
farmacie comunali con i
servizi dell'unità sanitaria
locale.
Art. 29. Disciplina dei farmaci.
La produzione e la distribuzione
dei farmaci devono essere regolate secondo criteri coerenti con gli obiettivi
del servizio
sanitario nazionale, con la
funzione sociale del farmaco e con la prevalente finalità pubblica della
produzione. Con legge dello
Stato sono dettate norme:
a) per la disciplina
dell'autorizzazione alla produzione e alla immissione in commercio dei farmaci,
per i controlli di qualità e
per indirizzare la produzione
farmaceutica alle finalità del servizio sanitario nazionale;
b) per la revisione programmata
delle autorizzazioni già concesse per le specialità medicinali in armonia con le
norme a tal
fine previste dalle direttive
della Comunità economica europea;
c) per la disciplina dei prezzi dei
farmaci, mediante una corretta metodologia per la valutazione dei costi;
d) per la individuazione dei
presidi autorizzati e per la definizione delle modalità della sperimentazione
clinica precedente
l'autorizzazione alla
immissione in commercio;
e) per la brevettabilità dei
farmaci;
f) per definire le caratteristiche
e disciplinare la immissione in commercio dei farmaci da banco;
g) per la regolamentazione del
servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli
informatori scientifici;
h) per la revisione e la
pubblicazione periodica della farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, in
armonia con le norme
previste dalla farmacopea
europea di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n. 752 .
Art. 30. Prontuario farmaceutico.
Il Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva con proprio decreto il
prontuario terapeutico del servizio
sanitario nazionale, previa
proposta di un comitato composto: dal Ministro della sanità, che lo presiede;
dal direttore generale
del servizio farmaceutico del
Ministero della sanità; dal direttore dell'Istituto superiore di sanità; dai
direttori dei laboratori di
farmacologia e di chimica del
farmaco dell'Istituto superiore di sanità; da sette esperti designati dal
Ministro della sanità, scelti
fra docenti universitari di
farmacologia, di chimica farmaceutica o materie affini, di patologia o clinica
medica e fra medici e
farmacisti dipendenti o
convenzionati con le strutture del servizio sanitario nazionale; da un
rappresentante del Ministero
dell'industria, commercio e
artigianato; da due esperti di economia sanitaria designati dal Ministro della
sanità, su proposta
del Consiglio nazionale delle
ricerche; da cinque esperti della materia designati dalle regioni. Essi vengono
scelti dal
Presidente del Consiglio dei
ministri tra gli esperti designati uno ciascuno dalle regioni, e per quanto
concerne la regione
Trentino-Alto Adige, uno dalla
provincia di Trento e uno dalla provincia di Bolzano. Il comitato di cui al
precedente comma è
nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, ed è
rinnovato ogni tre
anni. Il prontuario terapeutico del
servizio sanitario nazionale deve uniformarsi ai principi dell'efficacia
terapeutica,
dell'economicità del prodotto,
della semplicità e chiarezza nella classificazione dell'esclusione dei prodotti
da banco. Il
Ministro della sanità provvede
entro il 31 dicembre di ogni anno ad aggiornare il prontuario terapeutico con la
procedura di cui
al primo comma. Fino
all'approvazione del prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale di
cui al presente articolo,
resta in vigore il prontuario di
cui all'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con
modificazioni, nella legge
17 agosto 1974, n. 386 (15/a).
Art. 31. Pubblicità ed informazione scientifica sui farmaci.
Al servizio sanitario nazionale
spettano compiti di informazione scientifica sui farmaci e di controllo
sull'attività di informazione
scientifica delle imprese titolari
delle autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci. È vietata ogni
forma di
propaganda e di pubblicità presso
il pubblico dei farmaci sottoposti all'obbligo della presentazione di ricetta
medica e
comunque di quelli contenuti nel
prontuario terapeutico approvato ai sensi dell'articolo 30. Sino all'entrata in
vigore della nuova
disciplina generale dei farmaci di
cui all'articolo 29, il Ministro della sanità determina con proprio decreto i
limiti e le modalità
per la propaganda e la pubblicità
presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli indicati nel precedente comma,
tenuto conto
degli obiettivi di educazione
sanitaria di cui al comma successivo e delle direttive in materia della Comunità
economica
europea. Il Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, viste le proposte delle regioni,
tenuto conto delle
direttive comunitarie e valutate le
osservazioni e proposte che perverranno dall'Istituto superiore di sanità e
dagli istituti
universitari e di ricerca, nonché
dall'industria farmaceutica, predispone un programma pluriennale per
l'informazione scientifica
sui farmaci, finalizzato anche ad
iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la regolamentazione del
predetto servizio
e dell'attività degli informatori
scientifici. Nell'ambito del programma di cui al precedente comma, le unità
sanitarie locali e le
imprese di cui al primo comma, nel
rispetto delle proprie competenze, svolgono informazione scientifica sotto il
controllo del
Ministero della sanità. Il
programma per l'informazione scientifica deve, altresì, prevedere i limiti e le
modalità per la fornitura ai
medici chirurghi di campioni
gratuiti di farmaci.
Art. 32. Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria.
Il Ministro della sanità può
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanità pubblica e di
polizia veterinaria, con efficacia
estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più
regioni. La legge
regionale stabilisce norme per
l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza
sulle farmacie e di
polizia veterinaria, ivi comprese
quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario
provinciale e dagli
ufficiali sanitari e veterinari
comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale
relativi. Nelle medesime
materie sono emesse dal presidente
della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed
urgente, con
efficacia estesa rispettivamente
alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al
territorio comunale.
Sono fatte salve in materia di
ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei
relativi provvedimenti le
attività di istituto delle forze
armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la
responsabilità delle
competenti autorità. Sono altresì
fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi
vigenti alla tutela
dell'ordine pubblico.
Art. 33. Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
Gli accertamenti ed i
trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla presente
legge e in quelli espressamente
previsti da leggi dello Stato
possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori,
secondo l'articolo 32 della
Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e
politici, compreso per quanto
possibile il diritto alla libera
scelta del medico e del luogo di cura. Gli accertamenti ed i trattamenti
sanitari obbligatori sono
disposti con provvedimento del
sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un
medico. Gli
accertamenti e i trattamenti
sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici
territoriali e, ove, necessiti la
degenza, nelle strutture
ospedaliere pubbliche o convenzionate. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari
obbligatori di cui ai
precedenti commi devono essere
accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione
da parte di
chi vi è obbligato. L'unità
sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari
obbligatori, sviluppando le
iniziative di prevenzione e di
educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità. Nel corso
del trattamento
sanitario obbligatorio, l'infermo
ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno. Chiunque può rivolgere al
sindaco richiesta
di revoca o di modifica del
provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento
sanitario obbligatorio. Sulle
richieste di revoca o di modifica
il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica
sono adottati con lo
stesso procedimento del
provvedimento revocato o modificato.
Art. 34. Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale.
La legge regionale, nell'ambito
della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela
della salute,
disciplina l'istituzione di servizi
a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e
riabilitative relative alla
salute mentale. Le misure di cui al
secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei confronti di
persone
affette da malattia mentale. Gli
interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali
sono attuati di norma
dai servizi e presidi territoriali
extraospedalieri di cui al primo comma. Il trattamento sanitario obbligatorio
per malattia mentale
può prevedere che le cure vengano
prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni
psichiche tali da
richiedere urgenti interventi
terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano
le condizioni e le
circostanze che consentano di
adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il
provvedimento che dispone
il trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla
convalida della proposta
di cui al terzo comma dell'articolo
33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in
relazione a
quanto previsto nel presente comma.
Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli
ospedali
generali, in specifici servizi
psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per
la salute mentale
comprendenti anche i presidi e i
servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I
servizi ospedalieri di cui
al presente comma sono dotati di
posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.
Art. 35. Procedimento
relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di
degenza
ospedaliera per malattia mentale
e tutela giurisdizionale.
Il provvedimento con il quale il
sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
ospedaliera, da
emanarsi entro 48 ore dalla
convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica
motivata di cui
all'articolo 33, terzo comma, e
dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero,
tramite messo
comunale, al giudice tutelare nella
cui circoscrizione rientra il comune. Il giudice tutelare, entro le successive
48 ore, assunte
le informazioni e disposti gli
eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non
convalidare il
provvedimento e ne dà comunicazione
al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del
trattamento sanitario obbligatorio
in condizioni di degenza ospedaliera. Se il provvedimento di cui al primo comma
del
presente articolo è disposto dal
sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data
comunicazione al
sindaco di questo ultimo comune,
nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di
residenza. Se il
provvedimento di cui al primo comma
del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di
apolidi, ne va data
comunicazione al Ministero
dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto. Nei casi in cui il
trattamento sanitario
obbligatorio debba protrarsi oltre
il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario
responsabile del servizio
psichiatrico della unità sanitaria
locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco
che ha disposto
il ricovero, il quale ne dà
comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui
al primo e secondo
comma del presente articolo,
indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso. Il sanitario
di cui al comma
precedente è tenuto a comunicare al
sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza,
la
cessazione delle condizioni che
richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale
sopravvenuta
impossibilità a proseguire il
trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione
del sanitario, ne
dà notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti
urgenti che possono
occorrere per conservare e per
amministrare il patrimonio dell'infermo. La omissione delle comunicazioni di cui
al primo,
quarto e quinto comma del presente
articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura,
salvo che
non sussistano gli estremi di un
delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio. Chi è sottoposto a
trattamento sanitario
obbligatorio, e chiunque vi abbia
interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il
provvedimento
convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui
al secondo