Home |
|
.....................................................................
Art. 1.
Approvazione requisiti
Art. 2.
Definizione dei requisiti
Art.3. Modalita'
di applicazione
Art.4.
Classificazione delle strutture
Art. 5. Norma di
garanzia per le province autonome
.....................................................................
Approvazione dell'atto di
indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, in materia
di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da
parte delle strutture pubbliche
e private.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, che
prevede la definizione dei
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per
l'esercizio delle attivita' sanitarie
da parte delle strutture pubbliche
e private, mediante atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il
Consiglio superiore di
sanita', nonche' la periodicita'
dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi;
Visto l'art. 1, comma 1,
lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n.13; Sentito il Consiglio superiore
di sanita', nella seduta
del 18 dicembre 1996;
Vista l'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano in data 19 dicembre 1996;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1996; Sulla
proposta del Ministro
della sanita', di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Decreta:
E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.
Art. 1. Approvazione requisiti
1. Ferma restando la competenza
delle regioni e delle province autonome nel disciplinare la materia delle
autorizzazioni
sanitarie, sono approvati i
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per
l'esercizio delle attivita' sanitarie
da parte delle strutture pubbliche
e private, riportati nell'allegato, che fa parte integrante del presente
decreto.
Art. 2. Definizione dei
requisiti
1. Le strutture di cui al
successivo art. 4 sono tenute a rispettare e ad adeguarsi ai requisiti minimi
generali e specifici, di cui
all'art. 1. Restano ferme le
prescrizioni contenute nella normativa nazionale, regionale e nei regolamenti
edilizi comunali.
2. Le regioni disciplinano le modalita' per l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi.
3. La verifica della permanenza
dei requisiti minimi deve essere effettuata con periodicita' almeno quinquennale
e ogni
qualvolta le regioni ne ravvisino
la necessita' ai fini del buon andamento delle attivita' sanitarie.
4. Le regioni determinano, ai
sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'art. 8, del decreto
legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, gli standards di qualita' che costituiscono
requisiti ulteriori per
l'accreditamento di strutture
pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi per l'autorizzazione di cui
all'art. l.
5. Nella determinazione dei
requisiti ulteriori, le regioni si attengono ai seguenti criteri generali, volti
ad assicurare: a) che
l'accreditamento della singola
struttura sia funzionale alle scelte di programmazione regionale, nell'ambito
delle linee di
programmazione nazionale; b) che il
regime di concorrenzialita' tra strutture pubbliche e private sia finalizzato
alla qualita'
delle prestazioni sanitarie e si
svolga secondo il criterio dell'eguaglianza di diverse strutture, quale
presupposto per la libera
scelta da parte dell'assistito; c)
che sia rispettato il livello quantitativo e qualitativo di dotazioni
strumentali, tecnologiche e
amministrative correlate alla
tipologia delle prestazioni erogabili, nonche' alla classe di appartenenza della
struttura; d) che le
strutture richiedenti presentino
risultanza positiva rispetto al controllo di qualita' anche con riferimento agli
indicatori di
efficienza e di qualita' dei
servizi e delle prestazioni previsti dagli articoli 10, comma 3, e 14, comma 1
del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni.
6. Le regioni disciplinano le
modalita' per la richiesta di accreditamento da parte delle strutture
autorizzate, la concessione e
l'eventuale revoca dello stesso,
nonche' la verifica triennale circa la permanenza dei requisiti ulteriori
richiesti per
l'accreditamento medesimo.
7. La qualita' di soggetto
accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio
sanitario nazionale a
corrispondere la remunerazione
delle prestazioni erogate, al di fuori degli appositi rapporti di cui all'art.
8, commi 5 e 7 del
decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del
livello di spesa
annualmente definito.
8. I requisiti ulteriori, di cui
ai commi 4 e 5, oltre che presupposto per l'accreditamento, costituiscono
altresi' il fondamento
dei piani annuali preventivi, cosi'
come previsti e definiti dalla normativa vigente.
Art.3. Modalita' di applicazione
1. Le regioni entro un anno
dalla pubblicazione del presente decreto, nell'ambito della propria autonomia,
danno attuazione
alle presenti disposizioni.
2. I requisiti minimi di cui al
presente decreto trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di
nuove strutture
e di ampliamento o trasformazione
di ampliamento si intende un aumento del numero dei posti letto o l'attivazione
di funzioni
sanitarie aggiuntive rispetto a
quelle precedentemente svolte; per trasformazione si intende la modifica delle
funzioni sanitarie
gia' autorizzate o il cambio d'uso,
con o senza lavori, degli edifici o di parti di essi destinati a ospitare nuove
funzioni sanitarie.
3. Con lo stesso provvedimento
le regioni dettano disposizioni circa i tempi e le modalita' per l'adeguamento
delle strutture
sanitarie pubbliche e private gia'
autorizzate e in esercizio ai requisiti minimi stabiliti dal presente decreto,
da prevedersi
nell'arco massimo di cinque anni.
4. Le regioni disciplinano
l'accesso all'accreditamento delle strutture pubbliche e private in possesso dei
requisiti ulteriori di
cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2,
ancorche' in precedenza non convenzionate.
Art.4. Classificazione delle
strutture
1. Le regioni classificano le
strutture in relazione alla tipologia delle prestazioni contemplate dai livelli
di assistenza in:
a) strutture che erogano
prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno
per acuti;
b) strutture che erogano
prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese
quelle riabilitative, di
diagnostica strumentale e
di laboratorio; c) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a
ciclo continuativo
e/o diurno.
2. Le strutture che erogano
prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno
possono essere
distinte:
a) in relazione alla
destinazione funzionale: secondo le attivita' per l'acuzie e la post-acuzie;
b) in relazione alla tipologia
dell'istituto: aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta
specializzazione, aziende
ospedaliere regionali,
presidi ospedalieri della USL, policlinici universitari, istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico,
ospedali militari.
3. Le strutture che erogano
prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale possono essere
distinte a seconda
dell'entita' e della tipologia
delle prestazioni erogabili e delle dotazioni strumentale, tecnologica ed
organizzativa possedute.
4. Le strutture che erogano
prestazioni in regime residenziale, in riferimento all'attivita' a ciclo
continuativo e/o diurno, possono
essere distinte in tipologie
connesse ai livelli di assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale.
Art. 5. Norma di garanzia per le
province autonome
1. Le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente atto di indirizzo e
coordinamento
nell'ambito delle proprie
competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 14 gennaio 1997
SCALFARO PRODI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
BINDI, Ministro della sanita'
BASSANINI, Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali
Registrato alla Corte dei conti
il 7 febbraio 1997 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 15
S.ORD. ALLA G.U. N. 042 SERIE
GENERALE PARTE PRIMA DEL 20 02 1997 SUPPLEMENTO 037 DEL 20 02 1997
PROVVEDIMENTO
PREMESSA
Ai fini della applicazione dei
requisiti minimi e tenuto conto che con il termine di requisito organizzativo si
intende l'azione
organizzativa, si definisce:
AZIENDA: il soggetto giuridico, pubblico e privato che offre attivita' o prestazioni sanitarie
PRESIDIO: Struttura fisica
(ospedale, poliambulatorio, ambulatorio ecc.) dove si effettuano le prestazioni
e/o le attivita'
sanitarie
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Dimensione organizzativa complessiva della funzione svolta.
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITA': Tali attivita' hanno lo scopo di garantire all'utente che le
prestazioni
od i servizi ricevuti siano di
buona qualita'.
Per iniziative di valutazione e
miglioramento della qualita' si intendono progetti che prevedono:
1) l'identificazione di un
problema (intesa come occasione di miglioramento);
2) la determinazione delle
cause possibili;
3) la definizione dei criteri,
degli indicatori e dei livelli soglia di buona qualita';
4) la progettazione e
l'effettuazione di uno o piu' studi per precisare la differenza tra i valori
attesi e quelli osservati nonche'
per identificare le cause
di tale discrepanza;
5) la progettazione e
l'effettuazione dell'intervento migliorativo;
6) la valutazione di impatto a
breve e medio termine dell'intervento migliorativo nei confronti del problema
affrontato;
7) la diffusione dei risultati
a tutti gli interessati. Tali iniziative possono riguardare processi/esiti di
prestazioni dirette agli
utenti o processi/esiti
delle attivita' di supporto (gestionali, organizzativi, amministrative, etc.).
LINEE GUIDA: insieme di indicazioni procedurali suggerite, finalizzate ad assistere gli operatori in specifiche circostanze.
REGOLAMENTI INTERNI: definiscono
le modalita' di comportamento o successione di azioni definite da documenti
formali
o dalla normativa, che devono
essere sistematicamente ottemperate.
PROCEDURE: insieme di azioni professionali finalizzate ed un obiettivo.
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI GENERALI
Il presente documento indica i requisiti minimi relativi ai seguenti aspetti organizzativi:
1. - politica, obiettivi ed
attivita'; organizzativa;
3. - gestione delle risorse umane;
4. - gestione delle risorse
tecnologiche;
5. - gestione, valutazione e
miglioramento della qualita', linee guida e regolamenti interni;
6. - sistema informativo;
1) POLITICA, OBIETTIVI ED ATTIVITA'
La Direzione aziendale provvede
alla definizione delle politiche complessive dell'azienda ed esplicita gli
obiettivi da raggiungere,
sia per la tipologia ed i volumi
che per la qualita' delle prestazioni e dei servizi che intende erogare. La
Direzione deve
esplicitare ai presidi, alle unita'
operative ed alle altre articolazioni organizzative, il ruolo, gli obiettivi e
le funzioni assegnate
agli stessi. E' adottato un
documento in cui sono esplicitati:
- la missione, e cioe' la ragion
d'essere dell'organizzazione ed i valori cui si ispira;
- le politiche complessive, e cioe'
l'indirizzo dato dalla Direzione Generale, che consiste nel definire i campi
prioritari di azione
e quali metodi adottare per
raggiungere gli obiettivi;
- gli obiettivi: a) devono essere
articolati nel tempo;
b) devono
risultare congruenti con gli obiettivi dei livelli organizzativi sovraordinati;
- l'organizzazione interna con
particolare riferimento a:
a)
l'organigramma con il quale vengono individuati i responsabili delle
articolazioni operative e delle funzioni di
supporto
tecnico-amministrativo e definite le loro funzioni;
b) i livelli di
responsabilita';
c) le modalita'
di erogazione del servizio;
d) le
prestazioni e/o le attivita' erogate;
La Direzione definisce annualmente
il piano di lavoro che comprende:
- la tipologia ed il volume di
attivita' previste;
- il piano organizzativo.
La Direzione predispone materiale
informativo a disposizione dell'utenza, che specifichi tipologia delle
prestazioni erogate,
operatori responsabili delle
prestazioni, orari, costi.
2) STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La Direzione definisce ed
esplicita l'organizzazione e le politiche di gestione delle risorse umane ed
economiche per:
- le attivita' ambulatoriali;
- le attivita' di ricovero a ciclo
continuativo e diurno (acuti e post-acuti);
La Direzione definisce le modalita'
con cui garantisce la continuita' dell'assistenza al paziente in caso di urgenze
od eventi
imprevisti (clinici, organizzativi,
tecnologici).
3) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
La Direzione definisce il
fabbisogno di personale:
- in termini numerici (equivalenti
a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale;
- per posizione funzionale;
- per qualifica;
- in rapporto ai volumi ed alle
tipologie delle attivita', secondo criteri specificati dalle normativa
regionali. E' indispensabile
che tutti i ruoli e le posizioni
funzionali siano ricoperti da personale in possesso dei titoli previsti dalla
normativa vigente.
Deve essere predisposto un piano di
formazione-aggiornamento del personale, con indicazione del responsabile.
Devono essere normalizzate le
modalita' per favorire l'inserimento operativo del personale di nuova
acquisizione.
4) GESTIONE DELLE RISORSE TECNOLOGICHE
Si devono prevedere specifiche
procedure di programmazione degli acquisti delle apparecchiatura biomediche e
dei
dispositivi medici che devono
tenere conto dell'obsolescenza, dell'adeguamento alle norme tecniche, della
eventuale
disponibilita' di nuove tecnologie
per il miglioramento dell'assistenza sanitaria. La Direzione adotta un
inventario delle
apparecchiature in dotazione. Deve
esistere un piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
apparecchiature
biomediche; tale piano deve essere
documentato per ciascuna apparecchiatura e reso noto ai diversi livelli
operativi. La
Direzione deve provvedere affinche'
in ogni presidio sia garantito l'uso sicuro, appropriato ed economico delle
apparecchiature
biomediche.
5) GESTIONE, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA', LINEE GUIDA E REGOLAMENTI INTERNI
La Direzione e' responsabile
della creazione delle condizioni organizzative che facilitino e consentano la
promozione e il
supporto ad attivita' valutative e
di miglioramento dei processi di erogazione dei servizi e delle prestazioni,
secondo le
indicazioni contenute in questo
stesso documento o nella normativa gia' emanata a livello nazionale o locale.
In tutti i presidi devono essere
attivati programmi di valutazione e miglioramento delle attivita'. I programmi
vengono selezionati
in rapporto alle priorita'
individuate.
In ogni azienda deve esistere una
struttura organizzativa (o un responsabile in relazione alla complessita' della
stessa) che
presiede alle attivita' di
valutazione e miglioramento della qualita'. Annualmente ogni struttura
organizzativa effettua al proprio
interno o partecipa ad almeno un
progetto di valutazione e verifica di qualita' favorendo il coinvolgimento di
tutto il personale.
Tale attivita' sara' utilizzata
anche per lo studio dell'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse, con
particolare riferimento agli
episodi di ricovero e all'utilizzo
di tecnologie complesse (RMN, TAC, Angioplastiche, etc.).
I laboratori di analisi, i servizi
di anatomia-istologia-citologia patologica e i centri trasfusionali devono
prevedere attivita' di
controllo di qualita' interne ed
esterne e partecipare a programmi di miglioramento della qualita'.
In tutte le articolazioni
organizzativo-funzionali e' favorito l'utilizzo delle Linee guida predisposte
dalle Societa' scientifiche o
da gruppi di esperti per una buona
pratica clinica nelle varie branche specialistiche. Inoltre devono essere
predisposte con gli
operatori, linee guida, regolamenti
interni che indichino il processo assistenziale con cui devono essere gestite le
evenienze
cliniche piu' frequenti o di
maggiore gravita'.
Ogni struttura organizzativa
predispone una raccolta di regolamenti interni, linee guida, aggiornati per lo
svolgimento delle
procedure tecniche piu' rilevanti
(selezionate per rischio, frequenza, costo). Il personale deve essere informato
sull'esistenza
di tali documenti, che sono
facilmente accessibili, e che vanno confermati o aggiornati almeno ogni tre
anni.
Devono essere predisposti documenti
simili per lo svolgimento delle principali attivita' di supporto
tecnico-amministrativo, in
particolare:
- criteri e modalita' di accesso
dell'utente (programmazione liste di attesa, accoglimento e registrazione);
- modalita' di prelievo,
conservazione, trasporto dei materiali organici da sottoporre ad accertamento;
- modalita' di pulizia, lavaggio,
disinfezione e sterilizzazione di tutti gli strumenti ed accessori;
- pulizia e sanificazione degli
ambienti;
- modalita' di compilazione,
conservazione, archiviazione dei documenti comprovanti un'attivita' sanitaria.
6) SISTEMA INFORMATIVO
Il sistema informativo e'
finalizzato alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati di struttura,
processo ed esito, con
gli obiettivi di:
- sostanziare e ridefinire le
politiche e gli obiettivi del presidio e della azienda;
- fornire il ritorno informativo
alle strutture organizzative, necessario per le valutazioni di loro competenza;
- rispondere al debito informativo
nei confronti dei livelli sovra- ordinati.
La Direzione assicura:
- l'individuazione dei bisogni
informativi dell'organizzazione;
- la struttura del sistema
informativo;
- le modalita' di raccolta;
- la diffusione ed utilizzo delle
informazioni;
- la valutazione della qualita' del
dato;
- l'integrazione delle informazioni
prodotte nelle attivita' correnti delle singole unita' operative, sezioni,
uffici, etc.
Deve essere individuato un
referente del sistema informativo responsabile delle procedure di raccolta e
verifica della qualita'
(riproducibilita', accuratezza,
completezza) e diffusione dei dati, ferme restando le responsabilita' specifiche
previste da norme
nazionali.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI GENERALI
Tutti i presidi devono essere in
possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di:
- protezione antisismica
- protezione antincendio
- protezione acustica
- sicurezza elettrica e continuita'
elettrica
- sicurezza anti-infortunistica
- igiene dei luoghi di lavoro
- protezione delle radiazioni
ionizzanti
- eliminazione della barriere
architettoniche
- smaltimento dei rifiuti
- condizioni microclimatiche
- impianti di distribuzione dei gas
- materiali esplodenti In merito a
tali problematiche si ritiene di fare riferimento alle specifiche norme
nazionali, regionali, locali
e, per la prevista parte di
competenza, alle disposizioni internazionali.
CENTRO DI SALUTE MENTALE
Espleta le funzioni indicate per
il CSM dal DPR 7/4/1994.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI:
Numero locali e spazi in
relazione alla popolazione servita. Ciascun Centro di salute mentale dispone
almeno di:
- locale per accoglienza utenti,
segreteria informazioni;
- locale per attivita' diagnostiche
e terapeutiche;
- locale visita medica;
- locale per riunioni;
- spazio archivio.
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
- presenza di personale medico
ed infermieristico per tutto l'orario di apertura;
- presenza programmata delle altre
figure professionali di cui al DPR 7/4/1994, in relazione alla popolazione del
territorio
servito;
- apertura 12 ore al giorno per 6
gg. la settimana, con accoglienza a domanda, organizzazione attivita'
territoriale, intervento in
condizioni di emergenza-urgenza;
- collegamento con il Dipartimento
di Emergenza-Urgenza;
- collegamento con le altre
strutture per la tutela della salute mentale di cui al DPR 7/4/1994.
PRESIDI DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE: CENTRO DIURNO PSICHIATRICO E DAY HOSPITAL PSICHIATRICO
Svolgono le funzioni:
terapeutico-riabilitative, come indicate rispettivamente per il Centro diurno e
per il DH psichiatrico dal
DPR 7/4/1994.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI DEL CENTRO DIURNO:
- locali per attivita'
prevalentemente di gruppo, in relazione alle attivita' specifiche previste nel
Centro Diurno, senza altre
particolari connotazioni;
- locale per colloqui/visite
psichiatriche;
- collocati in normale contesto
residenziale urbano, per favorire i processi di socializzazione e l'utilizzo di
spazi ed attivita' per
il tempo libero esistenti nella
comunita';
- numero complessivo di locali e
spazi in relazione alla popolazione servita.
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI DEL CENTRO DIURNO
- presenza di personale medico
specialistico e di psicologici programmata o per fasce orarie;
- apertura 8 ore al giorno, per 6
giorni la settimana;
- collegamento con le altre
strutture per la tutela della salute mentale di cui al DPR 7/4/1994; presenza di
educatori
professionali, personale
infermieristico, istruttori in relazione alle attivita' previste.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI DEL DAY HOSPITAL PSICHIATRICO
- La tipologia del Day Hospital
deve essere adattata ed integrata in rapporto alle specifiche funzioni ed alle
caratteristiche
operative e strutturali di cui al
DPR 7/4/1994;
- locali e spazi in relazione alla
popolazione servita.
REQUISITI ORGANIZZATIVI DEL DAY HOSPITAL PSICHIATRICO
- apertura 8 ore al giorno, per
6 giorni la settimana;
- di norma ubicato in presidi
territoriali extraospedalieri (preferibilmente Centri di Salute Mentale o Centri
Diurni), garantendo
comunque: il riconoscimento
formale dei posti letto equivalenti, l'esecuzione delle prestazioni
diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative specifiche, ed il
personale necessario;
- collegamento funzionale con una
struttura di ricovero e con le altre strutture per la tutela della salute
mentale di cui al DPR
7/4/1994;
- presenza di personale medico ed
infermieristico;
- presenza di psicologi ed
educatori professionali programmata o per fasce orarie.
PRESIDI DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE: STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA
Esplica le funzioni terapeutico
riabilitative e socio-riabilitative per utenti di esclusiva competenza
psichiatrica, come indicato
dal DPR 7/4/1994, per il
trattamento di situazioni di acuzie o di emergenza per le quali non risulti
utile il ricovero ospedaliero,
per fasi di assistenza protratta
successive al ricovero ospedaliero, per l'attuazione di programmi
terapeutico-riabilitativi di
medio-lungo periodo comprese le
funzioni riabilitative ospedaliere con il riconoscimento dei posti letto
equivalenti.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
- numero complessivo locali e
spazi, in relazione alla popolazione servita;
- numero massimo dei posti 20;
- per strutture fino a 10 posti
letto, caratteristiche delle civili abitazioni ed organizzazione interna che
garantisca sia gli spazi
e i ritmi della normale vita
quotidiana, sia le specifiche attivita' sanitarie, con spazi dedicati per il
personale, per i colloqui e
per le riunioni;
- per strutture oltre i 10 posti
letto, i requisiti di cui al DPCM 22/12/1989, allegato A, limitatamente ai
criteri 5, 7, 9 (punti a e b;
punto f in relazione alle
dimensioni della struttura), 10;
- Collocate in normale contesto
residenziale urbano, in modo da agevolare i processi di socializzazione.
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
- presenza di medici specialisti
ed altre figure professionali di cui al DPR 7/4/94, programmata o per fasce
orarie;
- per strutture residenziali
terapeutico-riabilitative per acuti e subacuti: presenza di personale di
assistenza nelle 24 ore;
- per strutture residenziali
socio-riabilitative a piu' elevata intensita' assistenziale: presenza di
personale di assistenza nelle
12 ore diurne;
- per strutture residenziali
socio-riabilitative a minore intensita' assistenziale: presenza di personale di
assistenza per fasce
orarie;
- collegamento con le altre
strutture per la tutela della salute mentale di cui al DPR 7/4/1994.
Le dimissioni di ex degenti degli
Ospedali Psichiatrici, dismessi ai sensi della L. 724/94 art. 3 comma 5, con
prevalenti
bisogni di assistenza psichiatrica
(in relazione ad una patologia in atto o al livello di istituzionalizzazione),
sono effettuate
nelle strutture residenziali
psichiatriche; le dimissioni di ex degenti con prevalenti bisogni di assistenza
socio-sanitaria
derivanti dall'eta' elevata; da
condizioni di non autosufficienza, di disabilita', sono effettuate in RSA.
AREA DI DEGENZA
L'area di degenza deve essere
strutturata in modo da garantire il rispetto della privacy dell'utente ed un
adeguato comfort di
tipo alberghiero. Devono essere
garantiti spazi comuni di raccordo tra le degenze e/o i servizi sanitari nei
quali prevedere
utilities per gli accompagnatori o
visitatori.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
La dotazione minima di ambienti
per la degenza:
- camera di degenza: 9 mq per posto
letto non piu' di 4 posti letto per camera, almeno un servizio igienico ogni 4
posti letto,
almeno il 10% delle stanze di
degenza deve ospitare un solo letto
- un locale per visita e
medicazioni;
- un locale di lavoro, presente in
ogni piano di degenza, per il personale di assistenza diretta;
- spazio per capo-sala;
- un locale per medici;
- un locale per soggiorno;
- un locale per il deposito del
materiale pulito;
- un locale per deposito
attrezzature;
- un locale, presente in ogni piano
di degenza, per il materiale sporco, e dotato di vuotatoio e lavapadelle;
- una cucina di reparto;
- servizi igienici per il
personale;
- spazio attesa visitatori;
- un bagno assistito.
Per le degenze pediatriche: devono
essere previsti spazi di soggiorno e svago ad uso esclusivo dei bambini,
proporzionati
al loro numero. Deve essere
previsto lo spazio per la presenza dell'accompagnatore. Per le degenze
psichiatriche deve
essere previsto un locale specifico
per colloqui/visite specialistiche e soggiorno in relazione al numero dei posti
letto.
Nei locali di degenza per malattie
infettive va attuato l'adeguamento previsto dalla legge 135/90 e successive
modifiche ed
integrazioni.
REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI
Dotazione minima impiantistica:
- impianto illuminazione di
emergenza;
- impianto forza motrice nelle
camere con almeno una presa per alimentazione normale;
- impianto chiamata con
segnalazione acustica e luminosa;
- impianto gas medicali: prese
vuoti e ossigeno.
REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI
- Carrello per la gestione
dell'emergenza completo di cardiomonitor con defibrillatore e unita' di
ventilazione manuale;
- carrello per la gestione terapia;
- carrello per la gestione delle
medicazioni con eventuale strumentario chirurgico;
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
Ogni reparto di degenza deve
prevedere i seguenti requisiti organizzativi:
- la dotazione organica del
personale addetto deve essere rapportata al volume delle attivita'.
Home |